Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Sentenza 05 febbraio 1988, n.1212

Il procedimento per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario, dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Concordato
lateranense, non può più essere instaurato d’ufficio ma postula
l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente o di uno di essi:
nel primo caso, l’atto introduttivo deve rivestire la forma del
ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura,
mentre nel secondo caso è necessario l’atto di citazione a cui segue
l’instaurazione di un giudizio che segue il rito ordinario; pertanto,
tutti i procedimenti di delibazione aperti d’ufficio sotto la vigenza
della nuova normativa sono insanabilmente nulli ed altresì è da
negare ogni rilevanza alla circostanza che uno dei coniugi in sede di
convocazione personale originata dalla Corte d’Appello abbia affermato
di aderire alla richiesta di esecutività, poichè tale enunciazione,
anche se per ipotesi dovesse essere munita dei connotati della domanda
giudiziale, non potrebbe comunque costituire valido atto di impulso
processuale, per la rilevata inammissibilità della forma del ricorso
e del rito camerale quando non vi sia una concorde istanza di entrambi
i coniugi.

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 303 del 30 dicembre 2000. (omissis) Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio Capo I – Della […]

Sentenza 11 novembre 2005, n.21865

La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.

Sentenza 08 giugno 2005, n.12010

In tema di delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, la
presunta violazione dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo non può essere proposta per la prima
volta in sede di ricorso in Cassazione, qualora tale censura non sia
stata già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello
(Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01). Nè detta questione risulta
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alle modalità di un
giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i
cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2
e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc, il quale risulta connotato
da ultrattività in subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante
l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché
espressamente richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo
addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana
e la Santa sede, ratificato con legge 121/85. Al giudice d’appello
è inoltre inibito, in sede di delibazione della sentenza dichiarativa
della nullità matrimoniale per simulazione del consenso, il riesame
del merito del materiale probatorio acquisito nel giudizio
ecclesiastico circa l’effettiva esistenza della riserva mentale
(Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94), dovendo altresì quest’ultimo
motivare – in ordine alla conoscenza o conoscibilità di essa da parte
dell’altro coniuge – sulla base delle risultanze emergenti dalla
sentenza delibanda.

Sentenza 13 febbraio 1993, n.1824

Con l’accordo del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con Legge n.121 del
1985, è stata abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei
tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio. Pertanto,
a seguito di tale modifica, i tribunali ecclesiastici non sono più
l’unico organo competente a giudicare su tale materia. Anche il
giudice italiano, in quanto preventivamente adito, può così
pronunciarsi sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario.

Sentenza 02 settembre 1997, n.8386

In sede di delibazione, il giudice adito ha la facoltà di apprezzare
i fatti e le prove, emerse innanzi al tribunale ecclesiastico, per
trarne il proprio convincimento ai fini della decisione; pertanto,
l’esclusione, da parte del medesimo, che la riserva mentale realtiva
ad uno dei bona matrimonii fosse conosciuta o comunque conoscibile da
parte dell’altro, pur pervenendo a soluzione opposta rispetto a quella
della delibanda pronuncia, costituisce – se motivata secondo un logico
e corretto iter argomentativo – statuizione insindacabile in sede di
giudizio di legittimità. In tale occasione, infatti, non è lecito
proporre, sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di
motivazione, doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle
prove, operato dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed
alternativi, a quello censurato.

Sentenza 07 marzo 1998, n.2530

Nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per
esclusione unilaterale di uno dei “bona matrimonii”, l’indagine sulla
conoscenza o conoscibilità, da parte dell’altro coniuge, della
suddetta riserva mentale, deve essere condotta con esclusivo
riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo
canonico prodotti, restando esclusa la possibilità di una loro
eventuale integrazione per effetto del compimento di una ulteriore
istruttoria in sede di delibazione.

Sentenza 17 marzo 1998, n.2852

Il provvedimento con il quale la Corte d’Appello, in sede di giudizio
di delibazione, dispone misure economiche provvisorie a favore di uno
dei due coniugi, ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 121 del 1985,
appartiene al novero dei provvedimenti tesi ad asssicurare
preventivamente la concreta realizzabilità della sentenza definitiva;
sicchè l’emissione di detto provvedimento esige l’accertamento sia
del diritto al conseguimento dell’indennità da parte del coniuge
richiedente, sia del pericolo del pregiudizio per l’attuazione di tale
diritto, nel tempo necessario per farlo valere in via oridnaria.

Sentenza 13 maggio 1998, n.4802

In sede di delibazione, l’accertamento rimesso al giudice italiano
della conoscenza o della conoscibilità dell’esclusione, da parte di
uno dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, deve essere condotto sul
fondamento di elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo
ecclesiastico, essendo detto giudice vincolato al contenuto della
sentenza ecclesiastica, quanto ai fatti che in essa risultano
accertati, ma non in ordine ai principi applicati circa la prova della
simulazione; il primo giudizio, infatti, è diretto ad accertare la
sussistenza della “voluntas simulandi” del coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo – irrilevante nella disciplina canonica del
matrimonio – dela conoscenza o della conosciblità della riserva
unilaterale.