Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 dicembre 1993, n.11860

La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio concordatario non
implica alcuna rinuncia ad avvalersi del diritto (avente carattere
personale ed inviolabile, con conseguente indisponibilità) di fare
cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il
requisito dell’indissolubilità del vincolo unicamente nell’ordine
morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico, non
recepito in parte qua dall’ordinamento italiano né col Concordato
lateranense del 1929 – attuato con L. 27 maggio 1929 n. 847 -, né con
l’Accordo modificativo del 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985
n. 121.

Sentenza 08 luglio 1993, n.7482

La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento
per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 Cod. pen.) ha
efficacia vincolante, rispetto alle persone che abbiano partecipato al
procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di
nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall’incapace
stesso, siccome contenente l’accertamento sullo stato di capacità
della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale,
trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli
appositi strumenti, mediante un’operazione mentale non dissimile,
salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad
acquisire nozione concreta della realtà esterna.

Sentenza 15 gennaio 1993, n.1

La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna
non contrasta con l’ordine pubblico italiano (intesa tale accezione
con riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici che
vengono in considerazione) giacché, pur essendo la perpetuità del
vincolo matrimoniale non solo estranea ma addirittura contraria alla
normativa civile, non può non riconoscersi che i precetti cristiani
(e più propriamente cattolici) sono profondamente radicati nella
collettività nazionale intesa nel suo insieme, quivi compresa la
sacralità ed “indelebilità” dei sacramenti, tra cui va annoverato
anche il matrimonio canonico che il vero, unico e “santo” per i
credenti. Né, d’altra parte, compito della Corte d’Appello
sindacare la genuinità dell’impedimento invocato dalle parti ed
accolto dai giudici ecclesiastici.

Sentenza 04 marzo 1996, n.479

Deve essere negata l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio canonico contratto all’estero da
cittadini italiani (nella specie in Nuova Zelanda), e trascritto in
Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai
matrimoni celebrati all’estero (parte 2″, serie C), richiesta a’
sensi dell’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1985 (Legge n. 121/85),
in quanto la normativa presuppone che si tratti di matrimonio
concordatario; e tale non è il matrimonio che, per essere stato
celebrato dinanzi ad un ministro di culto in uno Stato diverso da
quello italiano, non può essere stato accompagnato e/o seguito dalle
formalità prescritte dalla stessa disposizione (lettura degli
articoli del Codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi;
redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, invio di uno
di essi all’ufficiale di stato civile, e trascrizione nella parte
II, serie A dei registri dello stato civile).

Sentenza 13 gennaio 1982, n.16

Il controllo incidentale di legittimita` costituzionale di una norma
giuridica e` ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene
di doverla (egli) applicare in concreto, mentre non puo` il giudice
stesso, nella valutazione della rilevanza, fondarsi su previsioni,
ipotesi o congetture. Nella specie, la questione e` sollevata dal
tribunale per i minorenni nel corso di un giudizio di ammissibilita`
al matrimonio civile di minore ultrasedicenne, che in pendenza del
giudizio stesso aveva contratto matrimonio canonico trascritto; ma per
compiere gli accertamenti previsti dalla legge e rendere la pronuncia
di sua competenza, il giudice a quo non dovrebbe certo applicare la
norma, in materia di trascrizione, della cui legittimita`
costituzionale dubita: di cio` potrebbe se mai essere investito il
giudice della eventuale impugnativa della trascrizione, cioe` il
tribunale ordinario, nei cui panni, in sostanza, il giudice a quo si
mette, subordinando la pronuncia di propria competenza alla
possibilita` o meno (in relazione alla conseguente decisione di questa
Corte) che da quel giudice venga accolta la eventuale impugnativa.
(Inammissibilita` per irrilevanza della questione di legittimita`
costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., degli artt.
12 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Sentenza 06 dicembre 1973, n.176

In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento
giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva
del giudice, la questione se l’attribuzione ai tribunali statali di
giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni
canonici c. d. “concordatari” (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n.
898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri
ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita’ del
predetto matrimonio, nonche’ della dispensa dal matrimonio rato e non
consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.)
deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu’ vasta, gia’
risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.

Sentenza 24 febbraio 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la
trascrizione del matrimonio concordatario puo’ essere impugnata
soltanto per una delle cause menzionate nell’art. 12, non puo’ essere
interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio
contratto dall’interdetto per infermita’ di mente anche quello del
naturalmente incapace.