Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 ottobre 2006, n.3728

Non può essere accolta la richiesta, da parte di cittadina
extracomuniaria, di permesso di soggiorno per motivi di coesione
familiare con il coniuge, cittadino italiano, con il quale abbia
contratto matrimonio con rito islamico che non sia stato regolarmente
trascritto presso l’Ufficio dell’Anagrafe. La disciplina italiana
dettata dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159 prevede, infatti, che
l’Ufficiale di stato civile trascriva il matrimonio celebrato dai
ministri di culto acattolici nei registri dello stato civile, perché
esso possa produrre effetti civili (articoli 7 e 10).