Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 26 febbraio 2015, n.113

La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente  – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]

Decreto 21 ottobre 2014

Il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso
sesso non può essere considerato matrimonio per
l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, e
quindi non può produrre effetti giuridici. La logica
conseguenza è che non è possibile alcuna trascrizione,
non sussistendo alcun matrimonio per l’ordinamento italiano (nel
caso di specie, il Tribunale adito ha ordinato la cancellazione dai
registri dello stato civile della trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto in Olanda tra persone dello stesso sesso). [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani, Università degli Studi di Milano]

Ordinanza 09 aprile 2014

Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12,
laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".


In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014

Sentenza 04 luglio 1994, n.6301

Il matrimonio canonico contratto nello Stato Città del Vaticano da
cittadini italiani senza l’osservanza delle condizioni previste
dall’art. 8 primo comma L. 25 marzo 1985 n. 121 (lettura da parte
del parroco degli articoli del Codice civile italiano riguardanti i
diritti e i doveri dei coniugi, redazione dell’atto di matrimonio in
doppio originale e invio di un semplice esemplare al competente
ufficiale di stato civile italiano) e trascritto in Italia nella parte
del registro dello stato civile riservato ai matrimoni celebrati
all’estero (parte 2a serie C), non può considerarsi matrimonio
concordatario agli effetti della L. 25 marzo 1985 n. 121 cit.;
nondimeno, la sentenza ecclesiastica che lo ha annullato (sentenza
della Sacra Rota, avente diretta rilevanza nell’ordinamento statale
della Città del Vaticano) è suscettibile di delibazione quale
sentenza straniera a norma dell’art. 797 Cod. proc. civ., quando
ricorrano tutte le condizioni richieste da detta norma.