Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2015, n.228

Spetta solo all'Autorità giudiziaria ordinaria disporre la
cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli
atti di matrimonio, posto che le registrazioni dello stato civile non
possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e
normativamente previsti in modo espresso. L'ufficiale di stato
civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli
errori materiali, laddove ogni rettificazione o cancellazione è
attribuita alla competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria (nel caso di specie, la trascrizione nei registri dello
stato civile di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto
all'estero).

Sentenza 09 marzo 2015, n.3912

Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].