Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 giugno 2015, n.96

La normativa in esame (artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge
n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche
di PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche
trasmissibili), appare il risultato di un irragionevole bilanciamento
degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di
razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva
del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o
l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica
ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude,
che, nel quadro di disciplina della legge suddetta, possano ricorrere
alla PMA le coppie affette da tali patologie, adeguatamente accertate,
per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata.
Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni
cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il
pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte
precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio
normativo di gravità” già stabilito
dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.

Ordinanza 03 febbraio 2015

La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto
inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora
conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova
la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle
correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una
normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione
assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a
norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non
abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il
trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono
limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la
lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri
soggetti).

Decreto 29 ottobre 2014

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali
stranieri, deve aversi prioritario riguardo all'interesse
superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della
Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989),
ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al
riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra
genitori e figli, dall'art. 23 del Reg CE n 22012003 il quale
stabilisce espressamente che la valutazione della non
contrarietà all'ordine pubblico debba essere effettuata
tenendo conto dell'interesse superiore del figlio. Nel caso in
questione  (minore nato all'estero da coppia omosessuale in
seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa con
l'impianto di gameti da una donna all'altra) l'atto di
nascita può dunque essere trascritto in Italia, in quanto non
si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente
ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto
nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato
cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri
(rispettivamente, biologica e genetica).

Ordinanza 07 ottobre 2008, n.5311

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Ordinanza 7 ottobre 2008, n. 5311: “Respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. In OLIR: –TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707 –Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 […]

Disegno di legge 16 marzo 2007

Consiglio dei Ministri. Disegno di legge delega: “Modifiche alla disciplina in materia di filiazione” 16 marzo 2007. Art. 1 (Diritti e doveri dei figli) 1. La intitolazione del titolo nono del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli”. 2. L’articolo […]

Legge regionale 07 luglio 2006, n.11

Friuli-Venezia Giulia. Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11: “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitoralità”. (da “Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia” n. 28 del 12 luglio 2006) Art. 1. Principi e finalita’ 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della […]

Sentenza 28 aprile 2005, n.6540

L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2001, con formula generale ed
onnicomprensiva, espressamente dispone che i periodi di congedo
obbligatorio per maternità devono essere computati nell’anzianità di
servizio “a tutti gli effetti”, aggiungendo, al quinto comma, che
gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti. Allo stesso modo, per
il successivo art. 34, i periodi di congedo parentale di tipo
facoltativo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Non può, dunque, essere revocata in dubbio
l’astratta attitudine del congedo per maternità ad incidere, per
fictio iuris, sulla durata del rapporto di collaborazione spendibile
anche ai fini concorsuali (Nella fattispecie in esame un’insegnate di
religione veniva esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a
posti di insegnante di religione cattolica, di cui aveva superato le
relative prove, perché considerata – non venendole computato il
periodo di congedo per maternità – non in possesso del requisito,
previsto dal bando di concorso, dell’avvenuta prestazione del servizio
di insegnamento della religione cattolica continuativo per almeno
quattro anni, nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico
1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003).