Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 giugno 2007, n.2920

Non appare dotato di sufficiente consistenza giuridica e, quindi, dei
necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il
ricorso proposto avverso l’ordinanza ministeriale con la quale si
stabilisce, sul piano didattico, che l’insegnamento della religione
cattolica concorre alla formazione del “credito scolastico”, di
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità,
trattandosi di norma amministrativa più volte reiterata sicuramente
sin dal 2001 contro cui, originariamente, non è mai stato proposto un
mezzo di gravame.

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.