Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Resolución 16 agosto 1995

Dirección General de Renovación Pedagógica. Resolución 16 agosto 1995: “Actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de Religión, en lo relativo a las actividades de Sociedad, Cultura y Religión, durante los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato”. La Orden de 3 de agosto de 1995 por la que […]

Sentenza 31 marzo 2004

Tribunale Supremo Spagnolo – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sezione Terza. Sentenza 1 aprile 1998. SENTENCIA Fecha de Sentencia: 01/04/98 RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Recurso Núm.: 202/1995 Votación: 25/03/98 Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán Secretaría de sala Sr/Sra.: Barrio Pelegrini Escrito por: PDA Enseñanza de Religión. Demandante: Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. […]

Sentenza 30 giugno 1994

Le norme regolamentari del Real Decreto 1006/1991 (art. 7 e art. 14,
commi 1 e 3) sono illegittime per violazione del principio della
certezza giuridica (art. 9, comma 3 Cost.), in quanto non specificano
in che consistono le attività di studio alternative
all’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
Dette norme regolamentari sono altresì illegittime in quanto non
attuano la Legge Organica n. 1/1990 (Disposizione addizionale II) che,
rinviando all’Accordo sull’Insegnamento e Affari Culturali,
sottoscritto tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede il 3 gennaio 1979,
stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica deve essere
obbligatoriamente organizzato dalle scuole in condizioni equiparabili
alle altre discipline. Invero, tale equiparazione non sussiste laddove
la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non
concorre in uguale misura delle altre materie nel curriculum degli
alunni; e quando gli alunni che hanno optato per l’insegnamento
religioso sono privati dell’opportunità di un miglior apprendimento
delle materie complementari, al cui approfondimento siano destinate le
attività di studio alternative ad esso; ne consegue che le norme
impugnate violano altresì il principio costituzionale di uguaglianza
(art. 14). Inoltre, facendo obbligo ai genitori degli alunni di
scegliere, all’atto della iscrizione alla Scuola Primaria, tra
l’insegnamento della religione cattolica e le “attività di studio”
alternative, detta disciplina regolamentare viola il diritto degli
studenti a non dichiarare la propria religione né a manifestare quali
siano le proprie convinzioni religiose, garantito dall’art. 16 Cost.

Sentenza 10 marzo 1994

Le norme del Reale Decreto n. 1700/1991 sono illegittime laddove,
nell’attuazione del principio secondo cui l’insegnamento della
religione cattolica deve essere obbligatoriamente organizzato nelle
scuole superiori pur rimanendo facoltativo per gli studenti, lascino
indefinito il contenuto delle materie alternative. Invero, la mancata
individuazione degli insegnamenti opzionali viola il principio
costituzionale del diritto alla certezza giuridica, nella concreta
accezione di certezza della norma, al fine di una scelta cosciente dei
destinatari del servizio; viola altresì l’Accordo tra lo Stato
Spagnolo e la Santa Sede del 1979 nonché la Disposizione Addizionale
Seconda della Legge Organica n. 1/1990, che istituisce l’obbligo per
gli istituti di istruzione secondaria (BUP) di includere nei programmi
di studio l’insegnamento della religione cattolica “in condizioni
equiparabili alle altre discipline fondamentali”. Per quest’ultimo
motivo, qualora le materie alternative si risolvano in un
approfondimento delle materie comuni, costituirebbero un vantaggio
educativo, oltre ad incidere indirettamente sulla valutazione di esse,
per quegli studenti che le abbiano scelte preferendole
all’insegnamento della religione cattolica, con violazione del
principio costituzionale di uguaglianza.