Sentenza 19 marzo 2010, n.6686
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione – da parte di uno soltanto dei coniugi –
di uno dei _bona matrimonii_, e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza. Ciò in quanto, ove le suindicate
situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella
contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va
ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole.