Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 settembre 2000, n.7101

L’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 n. 128, recante norme per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami di maturità, stabilisce che
gli insegnanti di religione cattolica partecipano “a pieno titolo”
all’attribuzione del credito scolastico. La disposizione non comporta
una discriminazione, nè lede il diritto di scegliere liberamente se
avvalersi dell’IRC. Infatti, poichè si può ottenere credito
scolastico anche da altre attività (attività alternative
all’insegnamento della religione, oppure attività extra-scolastiche),
la valutazione degli insegnanti di religione ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico non incide negativamente sulla condizione di
quegli studenti che, all’inizio dell’anno, liberamente e senza
alcuna conseguenza ai fini della carriera scolastica, abbiano ritenuto
di scegliere di non avvalersi della religione cattolica e di non
svolgere altra attività alternativa.

Sentenza 14 gennaio 1991, n.13

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9,
numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b),
numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in relazione
agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, in riferimento alla
collocazione dell’insegnamento di religione cattolica nell’ordinario
orario delle lezioni e alla condizione dei non avvalentisi. Si deve
infatti rilevare che le varie forme di impegno scolastico, presentate
alla libera scelta dei non avvalentisi, non hanno alcun rapporto con
la libertà di religione. Lo “stato di non-obbligo” vale cioè a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere
richieste individuali alla organizzazione scolastica. Nè si può
scorgere nel minore impegno, o addirittura nel disimpegno scolastico
dei non avvalentisi, una causa di disincentivo per le future scelte
degli avvalentisi.