Sentenza 20 febbraio 1967
Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.