Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 febbraio 1967

Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.

Sentenza 04 febbraio 1963

Oggetto specifico della tutela penale in ordine ai reati previsti
dagli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale è il pubblico
interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana,
quale istituzione dello Stato, considerata in se stessa, nelle sue
credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori, diversamente da quanto è stabilito per i culti ammessi
nello Stato. Costituisce vilipendio della religione dello Stato il
riportare su manifestini a stampa, poi affissi, brani isolati di
chiare e ortodosse affermazioni di fede degli Apostoli, di Evangelisti
e di Padri della Chiesa, in tale guisa che il loro genuino significato
possa essere facilmente frainteso, e il voler determinare chi legge a
non dare assolutamente credito alla Chiesa Cattolica, la quale avrebbe
creato una religione del tutto estranea al vero Cristianesimo avendone
tradito lo spirito e l’essenza, insinuando tra l’altro
nell’animo dei lettori – fedeli la certezza che molti sacramenti
sarebbero stati arbitrariamente inventati dalle gerarchie
ecclesiastiche cattoliche.