Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 marzo 1994

Le norme del Reale Decreto n. 1700/1991 sono illegittime laddove,
nell’attuazione del principio secondo cui l’insegnamento della
religione cattolica deve essere obbligatoriamente organizzato nelle
scuole superiori pur rimanendo facoltativo per gli studenti, lascino
indefinito il contenuto delle materie alternative. Invero, la mancata
individuazione degli insegnamenti opzionali viola il principio
costituzionale del diritto alla certezza giuridica, nella concreta
accezione di certezza della norma, al fine di una scelta cosciente dei
destinatari del servizio; viola altresì l’Accordo tra lo Stato
Spagnolo e la Santa Sede del 1979 nonché la Disposizione Addizionale
Seconda della Legge Organica n. 1/1990, che istituisce l’obbligo per
gli istituti di istruzione secondaria (BUP) di includere nei programmi
di studio l’insegnamento della religione cattolica “in condizioni
equiparabili alle altre discipline fondamentali”. Per quest’ultimo
motivo, qualora le materie alternative si risolvano in un
approfondimento delle materie comuni, costituirebbero un vantaggio
educativo, oltre ad incidere indirettamente sulla valutazione di esse,
per quegli studenti che le abbiano scelte preferendole
all’insegnamento della religione cattolica, con violazione del
principio costituzionale di uguaglianza.

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).