Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 marzo 2016, n.8401

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche
in danno di persona convivente " more uxorio", quando si sia
in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale
e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca
assistenza e protezione (cfr. Cass. sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007)

Sentenza 22 maggio 2008, n.20647

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia
non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia
commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il
richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla
“famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone
tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano
sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia
di fatto”. Una consolidata giurisprudenza della Corte richiede
soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia
pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di
reciproca assistenza e protezione (cfr., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n.
21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7
dicembre 1979, n. 4084, Segre).