Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767

Seppure l’astratta riconoscibilità della
legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo
insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla
nascita, giacché si può essere destinatari di tutela
anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai
sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere
mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché,
in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori
nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di
una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta;
in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce
“il diritto alla non vita” e conseguentemene
l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non
sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del
diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata
informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva
dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la
Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può
pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è
concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni
(art. 6 della legge n. 194 del 1978).

Legge 28 marzo 2001, n.145

Legge 28 marzo 2001, n. 145: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biotecnologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. […]

Ordinanza 03 maggio 2004

Il legislatore, all’esito di un dibattito acceso ed approfondito
protrattosi per alcuni anni, ha scelto che la legge sulla procreazione
assistita si limiti a porre rimedio alle malattie – note e ignote –
che in qualsiasi modo producono la sterilità di una coppia,
consentendo a quest’ultima di avere figli, ma di averli in
condizioni analoghe a quelle che hanno, per natura, le coppie fertili.
Non è consentita, cioè, la possibilità di selezionare i nascituri
in sani e malati, eliminando questi ultimi embrioni. Tale scelta
appare coerente con i molti valori che si è inteso tutelare con la
legge in questione e non può ritenersi, in alcun modo, in contrasto
con i precetti costituzionali; in particolare, sono da considerarsi,
al riguardo, manifestamente infondate le questioni di legittimità
sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della nostra
Costituzione.

Convenzione 19 novembre 1996

Consiglio d’Europa. Convenzione per la tutela sui diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in ordine alle applicazioni della biologia e della medicina, 19 novembre 1996. Capitolo I – Disposizioni generali 1. – (Finalità e obiettivo). – Le Parti aderenti alla presente Convenzione tuteleranno la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiranno […]