Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 luglio 1994

L’oggetto del provvedimento di omologazione della sentenza canonica
di nullità matrimoniale non deve estendersi ad aspetti che esulano
dalla sua natura ed eccedono la funzione che gli è attribuita dalla
legge (nella fattispecie concreta, la mancata dichiarazione espressa
in mala fede dalla donna, nel menzionato provvedimento, amplia la
efficacia civile della sentenza canonica posto che consente al marito
di optare per la applicazione della disciplina diversa dalla comunione
dei beni ex art. 95 c.c. in relazione alla liquidazione del regime
patrimoniale derivante dal matrimonio). Infatti, la efficacia
nell’ordine civile delle sentenze canoniche è subordinata ad un
giudizio di omologazione che riguarda due estremi concreti:
l’autenticità della sentenza, ovvero la verifica della sua
validità estrinseca; e la conformità del contenuto della sentenza al
diritto dello Stato, il che comporta un esame volto a constatare se le
affermazioni della sentenza in base al Diritto canonico, non siano in
contraddizione con i concetti giuridici o disposizioni che siano
equiparabili o analoghe al diritto statuale in modo tale da
pregiudicare o alterare il sistema di libertà pubbliche e diritti
fondamentali del cittadino spagnolo (nella fattispecie concreta, la
equiparazione tra il dolo della sposa, causa di nullità del
matrimonio per errore del consenso, e la mala fede del coniuge, cui si
riferisce il codice civile, è pienamente conforme a diritto).

Sentenza 20 ottobre 1994, n.2359

La delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
dell’indissolubilità del vincolo, non è contraria all’ordine
pubblico interno quando la riserva mentale è stata manifestata all
altro coniuge. In sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, stante la completa parificazione tra
matrimonio civile e matrimonio canonico anche per quanto concerne gli
effetti della dichiarazione di nullità, sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 129 e 129 bis del Codice civile,
sicché deve essere negata l’emanazione dei provvedimenti economici
provvisori previsti dall’Accordo 18 febbraio 1984 quando entrambi i
coniugi siano stati in malafede per avere l’uno contratto il vincolo
nella piena consapevolezza del vizio che inficiava la volontà
dell’altro.