Sentenza 30 gennaio 2007, n.783
Il titolo di Magistero in Scienze Religiose non può essere equiparato
al titolo accademico conferito dalla Facoltà di Teologia, ma non si
ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità
– nel raffronto comparativo – alla categoria del diploma di grado
universitario. Tanto si opina almeno per un duplice ordine di ragioni:
anzitutto, perché – all’esito di una lettura del percorso
didattico di quel corso di studi – si evince chiaramente che le
materie in esso insegnate sono di grado universitario e non certo
scolastico. In secondo luogo perché a voler diversamente ritenre,
escludendosi che il titolo di cui si discorre possa inquadrarsi nella
lett. c) del punto 4.3. dell’accordo tra il Ministero della Pubblica
istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche (D.P.R. n. 751/1985),
non si vede quali attestati potrebbero rientrare in tale categoria,
che evidentemente è stata individuata proprio per censire i titoli
che contengono un quid pluris culturale rispetto a quelli scolastici,
e che non sono tuttavia elevabili a quello della laurea.