Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 gennaio 2007, n.783

Il titolo di Magistero in Scienze Religiose non può essere equiparato
al titolo accademico conferito dalla Facoltà di Teologia, ma non si
ravvisa alcuna ragione ostativa per escludere la sua sussumibilità
– nel raffronto comparativo – alla categoria del diploma di grado
universitario. Tanto si opina almeno per un duplice ordine di ragioni:
anzitutto, perché – all’esito di una lettura del percorso
didattico di quel corso di studi – si evince chiaramente che le
materie in esso insegnate sono di grado universitario e non certo
scolastico. In secondo luogo perché a voler diversamente ritenre,
escludendosi che il titolo di cui si discorre possa inquadrarsi nella
lett. c) del punto 4.3. dell’accordo tra il Ministero della Pubblica
istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche (D.P.R. n. 751/1985),
non si vede quali attestati potrebbero rientrare in tale categoria,
che evidentemente è stata individuata proprio per censire i titoli
che contengono un quid pluris culturale rispetto a quelli scolastici,
e che non sono tuttavia elevabili a quello della laurea.

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

Il diploma conseguito presso gli Istituti Magistrali è titolo di
studio necessario per concorrere alla classe di insegnamento della
religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola
elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado (cfr. D.P.R. n.
751/1985). Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma
accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso. (Nel
caso di specie, l’Amministrazione scolastica anteponeva alla
ricorrente, titolare di diploma magistrale, nella graduatoria relativa
concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie, candidate dotate del diploma accademico di Magistero in
scienze religiose)

Delibera 05 settembre 1986, n.42/4

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42/4 del 5 settembre 1986: “Criteri per il riconoscimento di Istituti di scienze religiose abilitati a rilasciare titoli di qualificazione degli insegnanti di religione”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1986) § 1. I requisiti strutturali e programmatici essenziali richiesti perché la C.E.I. riconosca un Istituto di scienze religiose […]