Sentenza 18 marzo 2014
La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli
articoli 4 e 14, deve essere interpretata nel senso che non
costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di negare
la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di
maternità a una lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante
un contratto di maternità surrogata, in qualità di madre
committente. Analogamente, la direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel
senso che non costituisce una discriminazione fondata
sull’handicap il fatto di negare la concessione di un congedo
retribuito equivalente a un congedo di maternità o a un congedo
di adozione a una lavoratrice che sia incapace di sostenere una
gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di maternità
surrogata.