Sentenza 30 luglio 2014
L'articolo 44, comma 1, lett. d) della legge 4 maggio 1983, n. 184
(e successive modifiche) contempla l'adozione in "casi
particolari". Esso risponde cioè all'intenzione del
legislatore di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e
le persone che già si prendono cura del minore stesso,
prevedendo la possibilità di adozione con effetti più
limitati rispetto a quella legittimante ma meno rigorosi. Ciò
al fine di realizzare il preminente interesse del minore. Nel caso di
specie, il giudice adito ha pertanto accolto il ricorso per
l'adozione, da parte della convivente della madre biologica, della
figlia di quest'ultima nata con fecondazione eterologa, rilevando
come nessuna limitazione sia prevista espressamente, o possa desumersi
in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale
dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di
essi vi sia un rapporto di convivenza.