Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 ottobre 2017, n.396990

"La Fédération
morbihannaise de la libre pensée, Mme P… J… et M. E…
Q…ont demandé au tribunal administratif de Rennes
d’annuler les décisions implicites de rejet nées
du silence gardé sur leurs demandes, présentées
au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin
2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement
public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et
d’enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter
l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant
disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un
jugement n°s 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions
contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de
procéder, dans le délai de six mois à compter de
la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du
monument dédié au pape Jean-Paul II.

(…)

11. Aux termes de l'article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat : « Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit. à l'exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières,
des monuments funéraires ainsi que des musées ou
expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour
objet d’assurer la neutralité des personnes publiques
à l’égard des cultes, s’opposent à
l’installation par celles-ci, dans un emplacement public,
d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance
d’un culte ou marquant une préférence religieuse,
sous réserve des exceptions qu’elles
ménagent."

Sentenza 06 settembre 2007, n.05-55852

La presenza di un simbolo religioso su un terreno precedentemente di
proprietà pubblica e trasferito ad un privato può rappresentare
una violazione della establishment clause. In seguito alla sentenza 7
giugno 2004 (Buono v. Norton)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2717], la Court of
Appeal for the Ninth Circuit si è pronunciata sulla validità del
trasferimento di proprietà di un terreno sul quale sorge una croce
latina all’interno di un parco pubblico. Tale trasferimento può
essere letto come un tentativo delle autorità pubbliche di mantenere
la presenza di un simbolo religioso (negando la possibilità di
aggiungere altri simboli nel medesimo parco) e come un’approvazione
statale del messaggio di una specifica religione, contrariamente a
quanto stabilito dalla establishment clause. 

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Il 28 Aprile 2010 la Corte Suprema ha annullato con rinvio la
decisione della Court of Appeal for the Ninth Circuit (Sentenza 28
 Aprile 2010 – U.S.A.: simboli religiosi in luogo pubblico ed
establishment clause
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5326])

Sentenza 28 aprile 2010

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della
Corte d’appello (Ninth Circuit) che aveva ordinato la rimozione di
una croce da un memoriale di guerra mondiale situato nella riserva
nazionale California Mojave. In precedenza, il giudice distrettuale
federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco nazionale
(dunque un luogo di proprietà pubblica) violava il primo emendamento,
precisando inoltre che era illegittima la decisione di trasferire a
privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in
quanto tale azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della
establishment clause. La Corte suprema ha ora affermato che il
Tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione
delle autorità pubbliche circa il trasferimento della proprietà del
terreno a privati. Per la Corte suprema, tale passaggio di proprietà
aveva lo scopo di mantenere un memoriale di guerra, e non quello di
promuovere un particolare credo religioso. Di conseguenza, la sentenza
della Corte distrettuale è annullata con rinvio: occorre infatti
riconsiderare se il trasferimento di terreni ha determinato un
mutamento delle circostanze tale da consentire la permanenza della
croce nel parco, senza violare la establishment clause.

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In OLIR.it:
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 7
giugno 2004, n. 03-55032
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 6
settembre 2007, n. 05-55852
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5329]

Sentenza 14 novembre 2008, n.288/2008

Viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza)
e 16.1 (libertà religiosa) la scelta di un Consiglio scolastico di
una scuola pubblica di mantenere nelle aule e negli altri locali
l’esposizione di crocifissi. Gli stessi vanno quindi rimossi poichè,
al di là della loro valenza storico-culturale, continuano ad avere un
chiaro significato religioso. La loro presenza all’interno di istituto
scolastico pubblico destinato all’insegnamento di base gratuito per i
minori in piena fase di sviluppo della loro capacità intellettiva,
può ingenerare in essi la convizione che lo Stato sia più vicino
alla confessione religiosa di cui tali simboli siano espressione.

Sentenza 16 aprile 2008

L’esposizione di un’immagine di Gesù in un luogo pubblico viola il
principio di separazione tra Stato e confessioni; tale esposizione è
invece legittima se è affiancata dai ritratti di altri personaggi
storici, al fine di ricordarne il valore storico e culturale e non
solo religioso. Nel caso di specie, in un tribunale della Louisiana
era stata esposta un’immagine di Gesù, con la didascalia “To Know
Peace, Obey These Laws” (“Per conoscere la pace, segui queste norme”),
con conseguente supposta violazione della Establishment Clause.
Tuttavia, poiché accanto a tale immagine risultavano inserite quelle
di quindici altri legislatori e personaggi storici (ad es. Hammurabi,
Confucio, Solone, Napoleone, Carlo Magno), tutte della medesima
dimensione ed accompagnate dalla medesima didascalia, la Corte ha
concluso per il valore storico e culturale dell’esposizione,
escludendo ogni contrasto con il principio di laicità e di
separazione.

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).

Sentenza 04 giugno 1969

È manifestamente infondata la qttestione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 724, primo comma, cod. pen.,
sollevata in rapporto agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione. Ricorre
il reato di cui all’art. 724 cod. pen., quando la bestemmia sia
stata proferita, in presenza di varie persone, in una caserma di
carabinieri, in quanto un pubblico ufficio.

Sentenza 08 marzo 1957, n.45

L’art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della
liberta’ di riunione, ispirandosi a cosi’ elevate e fondamentali
esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed
efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita’ di
regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per
questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della
Costituzione, che sanciscono la piena liberta’ dell’esercizio del
culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con
l’art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si
sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto
riguarda e la liberta’ delle riunioni stesse e i limiti a cui essa,
nel superiore interesse della convivenza sociale, e’ sottoposta. E’
incompatibile con l’art. 17 della Costituzione, che prevede l’obbligo
del preavviso all’autorita’ esclusivamente per le riunioni in luogo
pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di
riunione, la disposizione contenuta nell’art. 25 del T.U. delle leggi
di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le
funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.
Tale disposizione non si giustifica in riferimento all’art. 19 della
Costituzione, che vieta l’esercizio dei culti contrari al buon
costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che
ad ogni limitazione posta ad una liberta’ costituzionale debba
corrispondere il potere di un controllo preventivo dell’autorita’ di
pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di
p.s. e’, per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.