Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Convenzione 02 aprile 2008

CONVENZIONE INTEGRATIVA 2008 PER I SACRISTI DELLA DIOCESI DI MILANO L’anno 2008 il giorno due del mese di aprile in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, … e la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi, … è stata stipulata la seguente CONVENZIONE per i Sacristi della Diocesi di Milano con decorrenza […]

Contratto collettivo 19 dicembre 2007

Il giorno 19 dicembre 2007 a Roma, presso la sede della F.A.C.I.
(L’Associazione del Clero Italiano) è stato siglato il nuovo
contratto Nazionale. Erano presenti per la F.A.C.I. il Presidente
Mons. Luciano Vindrola e per la F.I.U.D.A.C./S. il Presidente Aurelio
Pellicioli. Il Tesoriere Claudio Munari il Consulente Nazionale
Giampietro Masseroli. Il Contratto entrerà in vigore con il 1°
gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010.

Legge regionale 30 dicembre 2005, n.20

Legge regionale 30 dicembre 2005, N. 20: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia” (da: “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” N. 168 straordinario del 30 dicembre 2005) (omissis) ARTICOLO 10 (Classificazione “servizi minimi” nell’ambito del trasporto urbano) 1. E’ facoltà della Regione, fino all’approvazione del Piano […]

Lettera apostolica 09 novembre 2005

Lettera Apostolica 9 novembre 2005: “Nuove disposizioni circa le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi”. (omissis) Lettera apostolica Motu proprio contenente nuove disposizioni circa le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi. Da tutto il mondo si guarda con speciale considerazione alla Basilica di […]

Legge regionale 07 febbraio 2005, n.28

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28: “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 11 del 10 febbraio 2005) ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. […]

Accordo 21 dicembre 1994

Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, entre el Reino de España y la Santa Sede, sobre asuntos de interés común en Tierra Santa y Anejo. (BOE núm. 179, 28 julio 1995) España y la Santa Sede, con el propósito de adaptar a las actuales circunstancias la secular obra desarrollada por España en Tierra Santa, […]

Sentenza 10 marzo 2004, n.133

La destinazione all’esercizio pubblico del culto cattolico assume
rilevanza per l’ordinamento giuridico statuale, al fine di
assicurare il particolare regime giuridico di cui godono gli edifici
di culto; per accertare detta destinazione il nostro ordinamento
rinvia espressamente al diritto canonico. Al riguardo è necessario in
particolare un atto, proprio dell’Autorità ecclesiastica,
costitutivo della destinazione al culto pubblico, il quale risulta
produttivo di effetti anche sul diritto statuale e non viceversa. La
prova della cessazione della destinazione all’esercizio pubblico del
culto cattolico degli edifici in questione non può pertanto essere
raggiunta, secondo la previsione dell’art. 831 c.c., che “in
conformità alle norme che li riguardano” e cioè le previsioni del
diritto canonico. (Nel caso di specie, la Parrocchia ricorrente non
produceva in giudizio copia dell’atto scritto – previsto nelle varie
ipotesi dai canoni 1208, 1215 e 1223 – recante la deputatio ad cultum
pubblicum deglli immobili de quibus).

Sentenza 05 gennaio 1999

L’art. 831, comma 2 c.c dispone che gli edifici destinati
all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartenenti a
privati, non possono essere sottratti a tale destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che li riguardino; nell’assenza
di norme di legge in proposito, la giurisprudenza maggioritaria
ritiene che la suddetta disposizione contenga un rinvio formale al
diritto canonico, le cui norme in materia producono dunque effetti
nell’ordinamento civile e devono essere applicate da tutti gli
organi dello Stato.
Pertanto, nel caso di specie, le chiese destinate all’esercizio del
culto cattolico non possono essere concesse in uso, dall’autorità
comunale, per il culto vetero-cattolico senza uno specifico accordo
con l’autorità ecclesiastica cattolica competente, a nulla
rilevando, sul punto, il maggiore o minore uso da parte di
quest’ultima del luogo sacro in questione.
E’ inoltre manifestamente infondata, al riguardo, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 831 c.c., per violazione degli
artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., in quanto la destinazione di un
edificio all’esercizio pubblico del culto cattolico non pone in
discussione nè limita il diritto – tutelato dalla Carta
costituzionale – delle altre Confessioni di professare la propria fede
religiosa, di farne propaganda e di esercitare in privato e in
pubblico il culto.