Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 30 settembre 2016

Limitazione nell'uso di indumenti che mascherano o celano il volto, 30 settembre 2016. Art. 1. La presente legge disciplina la limitazione di articoli di abbigliamento, che nascondono parzialmente o completamente il volto. Art. 2. (1) Nei luoghi pubblici della Repubblica di Bulgaria non è permesso l'uso di indumenti, che nascondono parzialmente o completamente il volto. […]

Sentenza 06 febbraio 2013, n.4118/2011

El derecho de libertad religiosa solo puede limitarse para proteger el
“derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y
derechos fundamentales” y para “la salvaguardia de la seguridad,
de la salud y de la moralidad pública” (cf art. 3.1 de la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, de 5 de julio de 1980
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=635]). En este caso
concreto (prohibición del velo integral en los servicios y locales
públicos), no se ha demostrado, a juicio del Tribunal, que concurra
ninguno de esos presupuestos que legitiman un límite al ejercicio de
la libertad religiosa.
In OLIR.it:
Tribunal Superior de Justicia, sentenza 7 giugno 2011, n. 489 (I
grado)

Direttiva 26 gennaio 2009

Direttiva del Ministro dell'Interno per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili, 26 gennaio 2010 1. Premessa Si susseguono quotidianamente, nelle città, iniziative e manifestazioni pubbliche con cortei che percorrono i centri storici per dare voce e forma organizzata a dissensi e proteste o comunque per rappresentare e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e […]

Legge 20 aprile 1988

Act 20 April 1988, containing provisions concerning the exercise of the right to profess a religion or belief and of the right of assembly and demonstration. (Bulletin of Acts and Decrees 157, as last amended by Act of Parliament of 22 June 1994, Bulletin of Acts and Decrees 573) [Entry into force: 27-04-1988] We, Beatrix, […]

Ordinanza 22 gennaio 2008, n.229

La collocazione del crocifisso o di immagini sacre, in locali
dell’amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un
pubblico servizio, attiene a scelte di carattere organizzatorio
dell’amministrazione. In tali ipotesi, infatti, si è di fronte a
provvedimenti dell’autorità amministrativa di carattere generale,
che esorbitano nel rapporto individuale di utenza o del singolo
dipendente con l’amministrazione, per cui resta devoluta al giudice
amministrativo anche l’eventuale richiesta di risarcimento. Peranto,
deve escludersi che la questione della legittimità della collocazione
della immagini sacre nei locali della pubblica amministrazione (nel
caso di specie, presso l’Unità Operativa del Comando di Polizia
Municipale) possa ricondursi ad un a mero rapporto di carattere
individuale del singolo utente o ad una questione meramente
risarcitoria, con la conseguenza che l’istanza cautelare volta ad
ottenere la rimozione dei simboli religiosi si traduce nella richiesta
di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella
gestione e nell’organizzazione della pubblica amministrazione, con
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza 08 marzo 2007, n.9793

Sussiste il reato di cui all’art. 2, comma 2, della legge 25 giugno
1993 n. 205, laddove chi accede a luoghi dove si svolgano
manifestazioni agonistiche rechi con se emblemi o simboli di gruppi o
associazioni razziste, nazionaliste e simili, sebbene non iscritto a
tali gruppi o associazioni, perché anche in quest’ultimo caso ricorre
lesione del bene penalmente tutelato.