Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 aprile 2013, n.576

Gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere
stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema
della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto
alle esigenze tutelate, che sono le medesime sull’intero territorio
nazionale (nel caso di specie, il Tribunale adito ha annullato il
regolamento comunale che prevedeva, tra gli altri, la collocazione
delle strutture per attività di scommessa a 500 metri da “istituti
scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e
caserme”).

Ordinanza 28 marzo 2013, n.137

Con la presente ordinanza il T.A.R. Lombardia-Brescia ha sospeso
cautelarmente il provvedimento del Comune di Gorle, del 23 novembre
2012, prot. n. 12013
[/areetematiche/documenti/documents/prot.12013.pdf], con cui – ai
sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – è
stata trascritta nei registri immobiliari l’acquisizione di diritto
gratuita, in favore del predetto Comune, di un immobile, di proprietà
della Comunità Evangelica Christ Peace And Love, utilizzato quale
luogo di culto. Il provvedimento sospeso costituirebbe, altresì,
titolo per l’immissione nel possesso dello stesso immobile da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche con l’ausilio della Forza
Pubblica. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato
all’esito di un procedimento il cui avvio era stato comunicato con
nota del 14 settembre 2012, prot. n. 9369
[/areetematiche/documenti/documents/prot.9369.pdf]. Nel motivare
l’ordinanza, il Collegio ha richiamato l’art. 15 della legge n.
520/95, di approvazione dell’Intesa con la CELI, in virtù del quale
«gli edifici aperti al culto della CELI e delle sue Comunità,
nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità
interessata» (c. 1) nonché «salvi i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell’edificio» (c.2). In precedenza
la Comunità Evangelica Christ Peace And Love aveva impugnato,
chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 35/11 del
Comune di Gorle del 10 giugno 2011 con cui era stato ingiunto il
ripristino dello stato dei luoghi, con dismissione dell’attività
non autorizzata. Con ordinanza, dapprima dello stesso TAR
Lombardia-Brescia (ordinanza 10 novembre 2011, n. 847
[/areetematiche/documenti/documents/ord.847-11.pdf]) e successivamente
del Consiglio di Stato (VI Sezione, ordinanza 15 febbraio 2012, n. 646
[/areetematiche/documenti/documents/ord.646-12.pdf]), l’istanza
incidentale era stata rigettata, avendo ritenuto l’Alto Consesso che
difettassero i presupposti, «tenuto conto dell’assenza di titolo
abilitativo per l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso di
un capannone.
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Si ringrazia per la segnalazione del documento e la stesura del
relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Si ringrazia inoltre l’avvocato Paolo
Bendinelli del Foro di Bergamo per la cortese collaborazione prestata.

Sentenza 11 dicembre 2012

The court rejected two inmates’ constitutional and statutory
challenges to their temporary suspension of access to the building in
which religious services were held. The step was taken because the one
of the inmates had gotten the Catholic chaplain improperly to mail
letters for them while the other got the chaplain to look up
information in the Inmate Management System.

Sentenza 28 novembre 2012, n.21129

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la
legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una
determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l’ordinamento
confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.
Ha, altresì, affermato che il diritto, costituzionalmente garantito,
di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all’uso e alla
frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano
comunitario quanto individualmente”.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, statuito che nel caso di conflitto
tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale
fondo (ai sensi dell’art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del
titolare della relativa servitù (_ex_ art. 1064 c.c.), ove
finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un
particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un’ipotesi
“al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”. A tal fine la
pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio
supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale,
nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano
l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della
libertà di religione”. (Nel caso di specie è stato accolto il
ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in
tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei
fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata
lamentata l’apposizione di una recinzione metallica e di un cancello
scorrevole che rendevano meno comodo l’accesso dei fedeli alla
Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per
insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell’iter
argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo
potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente
qualificato dall’esercizio del diritto costituzionale di libertà
religiosa).

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura dell’abstract Mattia Francesco Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Decreto legge 13 settembre 2012, n.158

Decreto legge 13 settembre2012, n. 158: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più altro livello di tutela della salute.   (omissis)   Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica  […] 9. L'Amministrazione autonoma dei […]

Varie 27 gennaio 2011

Parere tratto dalla sezione “Notizie” del sito web del Ministero
dell’Interno:
http://www1.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2011/index.html

Sentenza 25 ottobre 2010, n.7050

L’art. 52, comma 3 bis, della legge regionale Lombardia n.
12/2005 (il quale stabilisce che “I mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi
destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”), per la sua collocazione e la sua ratio è
palesemente volto al controllo di mutamenti di destinazione
d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone o di utenti,
di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali,
ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva
l’esercizio del culto religioso o altre attività con
riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica
delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni.
La norma non pare quindi applicabile nel caso in
cui l’immobile venga utilizzato da un’associazione
culturale in cui il fine religioso rivesta carattere di
accessorietà e di marginalità nel contesto degli scopi
statutari. Del pari insufficiente è la circostanza che nella
sede dell’associazione sia stata occasionalmente riscontrata la
presenza di persone di religione islamica ovvero di persone raccolta
in preghiera, non potendosi qualificare, ai predetti fini,
“luogo di culto” un centro culturale o altro luogo di
riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente,
preghiere religiose, tanto più ove si consideri che non rileva
di norma ai fini urbanistici l’uso di fatto dell’immobile
in relazione alle molteplici attività umane che il titolare
è libero di esplicare.

Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4

In OLIR.it:
L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5284]: “Norme in materia di
attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”.