Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 giugno 2002, n.6620

I beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, ed in
definitiva tutta quella serie di arredi secondari da sempre rimessi
alla scelta (ed al soggettivo senso di pietas) dei soggetti privati,
sono beni del tutto alieni, anche strumentalmente, alla gestione del
servizio pubblico cimiteriale stricto sensu, e per i quali, fra
l’altro, non si riesce ad avvertire efficacemente la necessità di
garantire, anche per esigenze di decoro, l’assoluta uniformità
nell’ambito di un cimitero. Pertanto tali beni non sono sussumibili
nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale e non risulta legittima
estrinsecazione delle attribuzioni dell’amministrazione comunale
provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento.

Sentenza 13 marzo 2003, n.8804

Il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo
perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di
possesso nonché di trasmissione “inter vivos” o di successione
“mortis causa”, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che
lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura
traslativa – di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un
cimitero pubblico di carattere demaniale – che, in presenza di
esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può
essere revocata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di un
potere discrezionale che determina l’affievolimento del diritto
soggettivo ad interesse legittimo. In difetto di una diversa espressa
volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato “sibi
familiaeque suae”.