Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 07 gennaio 1992

Il suono delle campane che abbia un livello acustico superiore a
quello stabilito dall’art. 2, comma 2º, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
che quindi ecceda la normale tollerabilità di cui all’art. 844
c.c., cagionando un danno al fondamentale diritto alla salute dei
cittadini non facilmente ed esaurientemente riparabile per
equivalente, legittima l’emanazione di un provvedimento d’urgenza
che vieti il suono suddetto sino alle ore 9.00 di ogni giorno.