Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 2 Reddito di
inclusione – ReI

"1. A decorrere dal 1° gennaio
2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito
denominato «ReI», quale misura unica a
livello nazionale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a
carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento
dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è
riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà,
come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo
3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio
economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una
componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di
cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di
cui all'articolo 6.
(…)"

Legge 15 marzo 2017, n.33

Dopo l’approvazione da parte del Senato, la legge 15 marzo 2017,
n. 33 «Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali» è stata pubblicata in
G.U. 24 marzo 2017, n. 70.

Le deleghe. Il Governo ha ora
sei mesi di tempo per introdurre il cd. reddito di inclusione, una
misura nazionale di contrasto alla povertà, «intesa come
impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei
servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso». In
particolare, il reddito di inclusione dovrà essere articolato
come in un beneficio economico e in una componente di servizi alla
persona. I beneficiari saranno individuati in base alla residenza
italiana, tenendo conto della condizione economica del nucleo
familiare e della prossimità alla soglia di riferimento per
l’individuazione della condizione di povertà.
Viene
inoltre previsto il riordino delle prestazioni di natura assistenziale
finalizzate al contrasto alla povertà, nonché il
rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi
sociali in modo da garantire livelli essenziali di prestazioni su
tutti il territorio nazionale.
I decreti legislativi di
attuazione della delega dovranno essere adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge delega.

(Fonte:
www.dirittoegiustizia.it)

Delibera 03 giugno 2002, n.561

Regione Toscana – Giunta regionale. Delibera n. 561 del 3 giugno 2002: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazioni applicative”. LA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, adottato con delibera di GR 229/97, e successive […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 29 novembre 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. (Da Supplemento ordinario n. 26 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 33 dell’8 febbraio 2001) Art. 1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni […]

Legge 05 giugno 2003, n.131

Legge 5 giugno 2003, n. 131: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 132 del 10 giugno 2003) Art. 1. (Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale) 1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello […]