Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 giugno 2010

Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.

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:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)

Sentenza 11 ottobre 2007, n.352/2005

La presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza
lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze
professate; ai fini dell’iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve
verificare esclusivamente che gli statuti dell’ente confessionale
siano conformi all’art. 3 della Ley Organica de Libertad Religiosa,
dove si esplicitano i limiti all’esercizio della libertà religiosa
(art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell’ordine pubblico; art.
3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto).

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La existencia de un registro no habilita al Estado para realizar una
actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de
las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas
modalidades de expresión de las mismas, sino exclusivamente la de
comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no
de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las
excluidas por el art. 3.2 de la LOLR (“actividades, finalidades y
entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los
religiosos”), y que las actividades o conductas que se desarrollan
para su práctica son conformes al art. 3.1 de la LOLR (no atentan al
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, ni son contrarias al orden público).