Sentenza 02 febbraio 2015, n.1788
Le S.U. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto sorto nella
giurisprudenza civile, hanno individuato nella convivenza stabile e
duratura tra gli sposi, successiva alla celebrazione del matrimonio, e
dunque attinente al matrimonio-rapporto, un limite generale di ordine
pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in
materia matrimoniale (Cass., S.U. nn. 16379
e 16380
del 2014). La convivenza costituisce dunque un limite generale di
ordine pubblico, indipendente dal vizio genetico del matrimonio
dichiarato dal Tribunale ecclesiastico. Diversamente opinando,
infatti, il Giudice italiano porrebbe in essere una inammissibile
invasione nella giurisdizione ecclesiastica in materia di
nullità matrimoniale.