Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418
"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."
FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it