Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 giugno 1996, n.106/1996

L’attività lavorativa sanitaria prestata in un Centro ospedaliero non
ha una diretta relazione con l’ideologia dell’ente ecclesiastico che
lo gestisce, in quanto trattasi di attività esclusivamente di
carattere tecnico, ideologicamente neutra. Quindi, se nella
fattispecie in cui l’insegnante di una scuola privata muove un attacco
aperto alla ideologia della scuola sono messi a confronto due diritti
fondamentali, quali la libertà di cattedra (art. 20, co. 1 Cost.) e
la libertà della scuola (art. 27, co. 1 Cost.), nella fattispecie in
oggetto le libertà costituzionali della lavoratrice, in particolare
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 20 Cost.), non sono
suscettibili di limitazione. Inoltre, per la stessa ragione, il
titolare dell’impresa non può esigere dal lavoratore al di là del
compimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro
che, peraltro, risulta stipulato con il Centro ospedaliero (Orden
Hospitalero de San Juan de Dios), avente fine assistenziale-sanitario,
e non con l’ente religioso da cui dipende, la cui ideologia non si
estende direttamente a quello poiché ha una distinta funzione
sociale. Ne deriva che è illegittimo il licenziamento della
lavoratrice a seguito di una reazione verbale, ma non gravemente
offensiva, nei confronti del cappellano dell’ospedale allorché
questi, per ovviare alla mancata assistenza prestata ai malati alla
celebrazione domenicale nella Cappella, per lo sciopero del personale
sanitario, si recò per le corsie ad impartire l’eucarestia in
processione e intonando canti religiosi, attività che poteva essere
intesa come perturbatrice della tranquillità e del benestare degli
infermi, nonché come reazione di censura dinanzi alla negata
collaborazione del personale sanitario.

Legge 26 febbraio 2001, n.30

Legge 26 febbraio 2001, n. 30: “Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall’articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 51 del 2 marzo 2001) […]

Sentenza 09 ottobre 2001, n.12349

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la
q.l.c. dell’art. 4 l. n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav.,
relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non
imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto
riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale
attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del
rilievo di cui alla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2000 –
dichiarativa dell’ammissibilità della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto
di lavoro – relativo alla non configurabilità di una copertura
costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo
uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al
lavoro.

Legge 09 giugno 1999, n.172

Legge 9 giugno 1999, n. 172: “Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 139 del 16 giugno 1999) Art. 1 (Riapertura del termine di cui all’articolo 5 della legge 15 febbraio […]

Sentenza 13 marzo 2003

Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro. Sentenza 13 marzo 2003. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Filippo Maria NORA Presidente Dott. Antonella NUOVO Consigliere Dott. Anna Luisa TERZI Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado […]

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.