Sentenza 22 marzo 2007, n.1360
La legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza (n.
230/1998) non richiedeva semplicemente la dichiarazione di ripudiare
“l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei
conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità
statali”, ma esigeva un “quid pluris”, e cioè un’intima convinzione
di coscienza, religione o pensiero, così forte da non poter essere
violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico.
L’obiettore di coscienza, quindi, doveva ripudiare ogni rapporto con
l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.
Il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una
conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere
considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria
personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del
diritto alla libertà di espressione individuale.