Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 31 gennaio 2013, n.50615/07

Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Sentenza 20 dicembre 2012, n.33989

There can be no doubt that the assessment of a witness demeanour is
easier if it is based on being able to scrutinize the whole demeanour
package — face, body language, voice, etc. Wearing a niqab presents
only a partial obstacle to the assessment of demeanour. However a
witness wearing a niqab may still express herself through her eyes,
body language, and gestures. Moreover, the niqab has no effect on the
witness’verbal testimony, including the tone and inflection of her
voice, the cadence of her speech, or, most significantly, the
substance of the answers she gives.

Sentenza 21 maggio 2010

Il caso riguarda un’infermiera cristiana, licenziata per avere
indossato una catenina con la croce, contravvenendo alle regole
dell’ospedale che vietatavano al personale di indossare oggetti
di gioielleria, anche per i rischi per la sicurezza dei pazienti in
caso, ad es., di un contatto con ferite. Tali regole si applicano a
tutto il personale, indipendentemente dal credo religioso, ma non sono
indirettamente discriminatorie, poiché perseguono una
finalità legittima. Nel caso della ricorrente, inoltre,
è stato notato che portare un crocifisso era una manifestazione
della libertà religiosa, ma non una pratica obbligatoria per la
religione cristiana; inoltre, erano stati tentati alcuni
accomodamenti, tutti rifiutati dalla ricorrente. Non si è,
quindi, rilevata una violazione della libertà religiosa o delle
norme sulla discriminazione.

[La Redazione di OLIR.it
ringrazia per la segnalazione del documento Mattia Francesco Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Legge 31 dicembre 2012, n.246

Legge 31 dicembre 2012, n. 246: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato […]

Legge 31 dicembre 2012, n.245

Legge 31 dicembre 2012, n. 245: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 17 gennaio 2013) [in vigore dal 1° febbraio 2013] Art. 1 – Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista […]

Sentenza 15 gennaio 2013

Non tutti gli atti ispirati dal credo religioso sono da considerarsi
una manifestazione della libertà religiosa tutelata
dall'art. 9 della CEDU: per godere della protezione di tale
articolo, deve trattarsi di atti "strettamente connessi alla
religione". La libertà di manifestare il credo, tuttavia,
non è limitata agli atti di culto, ma si estende anche ad altri
comportamenti e pratiche. Per quanto riguarda la tutela della
libertà religiosa nel luogo di lavoro, la giurisprudenza della
Corte europea ha spesso affermato che, qualora vi siano delle
restrizioni alla messa in atto di particolari pratiche connesse alla
religione, la libertà dei lavoratori non sarebbe violata nel
caso in cui possano dimettersi e cambiare lavoro. Tuttavia, in primo
luogo questo criterio non è sempre applicabile e deve tener
conto della tipologia delle restrizioni previste; in secondo luogo,
data l'importanza della libertà religiosa per le
società democratiche, occorre valutare se la possibilità
del lavoratore di cambiare impiego sia accettabile, considerato il
contesto e la proporzionalità delle restrizioni poste a tale
libertà.
Per quanto riguarda il divieto di
discriminazione (art. 14, da analizzare congiuntamente all'art. 9
CEDU), la Corte ricorda che risultano vietati sia trattamenti diversi
di situazioni analoghe, sia trattamenti uguali di situazioni
differenti, a meno che non si tratti del perseguimento di un obiettivo
legittimo e ragionevole, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità (relativa sia
ai limiti alla libertà religiosa, sia alla valutazione della
discriminatorietà di un trattamento) deve essere valutata nel
rispetto del "margine di apprezzamento", ovvero una certa
discrezionalità riconosciuta agli Stati nell'applicazione
dei diritti fondamentali. Nei quattro casi riuniti ed esaminati dalla
sentenza – tutti relativi a controversie avvenute nel Regno Unito a
proposito di pratiche religiose sul luogo di lavoro – la Corte di
Strasburgo ha affermato che:

  • nel caso della prima ricorrente
    (Ms. Eweida), la decisione di British Airways di licenziare una
    hostess che aveva indossato un crocifisso visibile sulla sua divisa
    era da ritenersi non proporzionale e, di conseguenza, i giudici
    nazionali hanno violato il diritto di libertà religiosa nel
    convalidare il licenziamento;
  • nel caso della seconda
    ricorrente (Ms. Chaplin), il divieto di indossare una catenina con la
    croce era invece da considerare proporzionato, perché
    finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei pazienti e dei
    lavoratori di un ospedale pubblico;
  • nel caso della terza
    ricorrente (Ms. Ladele), il rifiuto di registrare le unioni
    omosessuali nel registro dello stato civile era sì un atto
    intimamente connesso al credo cristiano; tuttavia l'intervento
    dello Stato, che ha riconosciuto i medesimi diritti alle coppie
    eterosessuali ed omosessuali, è da ritenersi legittimo e la
    limitazione alla manifestazione del credo è stata
    proporzionale, rientrando nel margine di apprezzamento nazionale la
    valutazione e il bilanciamento dei diritti di non discriminazione
    religiosa e di parità in base all'orientamento
    sessuale;
  • nel caso del quarto ricorrente (Mr. McFarlane),
    analogamente a quello della sig.ra Ladele, le autorità statali
    hanno operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco,
    nell'ambito del loro margine d'apprezzamento, anche tenuto
    conto che il ricorrente aveva volontariamente accettato di svolgere
    attività di consulenza in una società privata, sapendo
    di venire a contatto anche con coppie dello stesso sesso.

(Stella Coglievina)


Le sentenze dei tribunali inglesi:

Eweida
v. British Airways
(Court of Appeal, 12 febbraio 2010)

Eweida v.
British Airways
(Employment Appeal Tribunal, 20 novembre 2008)

Chaplin
v. Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust
(Employment
Tribunal, 21 ottobre 2010)

Ladele v.
London Borough of Islington
(sentenza 15 dicembre 2009)

Caso
McFarlane: Contrasto tra convinzioni religiose e prestazioni
lavorative
(sentenza 29 ottobre 2010)

McFarlane vs.
Relate Avon LTD
(Employment Appeal Tribunal 30 novembre 2009)

Risoluzione 01 gennaio 2013, n.134

Risoluzione 1 gennaio 2013, n. 134: "Condemning the Government of Iran for its state-sponsored persecution of its Baha’i minority and its continued violation of the International Covenants on Human Rights". H. Res. 134 In the House of Representatives, U. S., January 1, 2013. Whereas, in 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 2000, 2006, 2008, […]

Sentenza 28 novembre 2012, n.21129

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la
legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una
determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l’ordinamento
confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.
Ha, altresì, affermato che il diritto, costituzionalmente garantito,
di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all’uso e alla
frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano
comunitario quanto individualmente”.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, statuito che nel caso di conflitto
tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale
fondo (ai sensi dell’art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del
titolare della relativa servitù (_ex_ art. 1064 c.c.), ove
finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un
particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un’ipotesi
“al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”. A tal fine la
pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio
supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale,
nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano
l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della
libertà di religione”. (Nel caso di specie è stato accolto il
ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in
tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei
fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata
lamentata l’apposizione di una recinzione metallica e di un cancello
scorrevole che rendevano meno comodo l’accesso dei fedeli alla
Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per
insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell’iter
argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo
potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente
qualificato dall’esercizio del diritto costituzionale di libertà
religiosa).

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura dell’abstract Mattia Francesco Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sentenza 01 marzo 2000, n.4273

Corte di Cassazione. Sezione IV Penale. Sentenza 1 marzo 2000, n. 4273: "Laicità dello Stato e simboli religiosi".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE   Composta dagli Ill.mi Sigg.:      Dott. BATTISTI Mariano   – Presidente 1. Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere 2. Dott. COLAIANNI Nicola    – Consigliere 3. Dott. BIANCHI   Luisa     – […]

Sentenza 14 febbraio 2012, n.880

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2002, n. 880: "Laicità dello Stato e finanziamenti pubblici in favore delle scuole private".                         IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE                                 (SEZIONE QUARTA)                            ha pronunciato la seguente                                                                          DECISIONE                                sul ricorso iscritto al NRG 615897, proposto da Regione EmiliaRomagna in persona del Presidente pro tempore, rappresentato […]