Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Report 23 maggio 2014

Città del Vaticano, 23 maggio 2014 (Fonte: VIS). Il Comitato
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla Convenzione Contro
la Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti
(CAT), ha pubblicato un'anticipazione delle Osservazioni
Conclusive relative al Rapporto Iniziale della Santa Sede.
Riconoscendo l'impegno della Santa Sede nel realizzare serie e
sostanziali riforme che hanno determinato un ulteriore progresso dei
principi e degli obiettivi del CAT, le Osservazioni Conclusive
riconoscono la buona volontà della Santa Sede
nell'adempiere e nel far progredire il CAT, nell'istituire
riforme per contrastare gli abusi sessuali e risarcire e promuovere il
trattamento e la cura delle vittime di abusi sessuali.Nel rapporto
viene evidenziato che il Comitato non ha riscontrato violazioni del
CAT da parte della Santa Sede e si riconosce che la Santa Sede, le
diocesi cattoliche e gli ordini religiosi hanno compiuto sforzi
rilevanti per contrastare gli abusi sessuali perpetrati nei confronti
di minori. Nell'esprimere apprezzamento per il dialogo aperto e
costruttivo con la Delegazione della Santa Sede, il Comitato ha preso
atto del fatto che la Santa Sede, le Diocesi cattoliche e gli ordini
religiosi hanno stanziato risarcimenti per le vittime di abusi
sessuali. Infine le Osservazioni Conclusive non asseriscono che
l'impegno della Chiesa nella protezione dei bambini non nati
costituisca una forma di tortura o di trattamento crudele, disumano o
degradante nel CAT, salvaguardando così il diritto umano
fondamentale alla libertà di religione e di opinione e la
tutela e promozione della vita umana.

Sentenza 05 maggio 2014, n.12–696

The town of Greece does not violate the First Amend­ment's
Establishment Clause by opening its meetings with sectarian prayer
that comports with America's tradition and does not coerce
participation by nonadherents.

Sentenza 08 aprile 2014

Con la presente sentenza la seconda sezione della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’Ungheria abbia
violato gli artt. 9 e 11 CEDU nell’adottare una legislazione sul
riconoscimento delle confessioni religiose che ha privato le
confessioni ricorrenti dello status di cui godevano nella
vigenza della precedente legislazione e dei correlativi diritti.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha statuito per la prima volta
che sussiste, in capo agli Stati, un obbligo positivo (positive
obligation
) di adottare un sistema di riconoscimento giuridico
delle comunità religiose che faciliti l’acquisizione
della personalità giuridica da parte di queste, precisando che
gli artt. 9 e 11 CEDU non garantiscono tuttavia il diritto ad ottenere
un determinato status.
È stato, inoltre,
statuito che l’art. 9 CEDU non attribuisce alle comunità
religiose il diritto ad ottenere sovvenzioni dallo Stato ma, allo
stesso tempo, pone un obbligo in capo a quest’ultimo di adottare
una legislazione non discriminatoria ove intenda accordare a
confessioni religiose contributi o altri vantaggi.
Nel
caso di specie i Giudici hanno ritenuto non compatibile con gli artt.
9 e 11 CEDU la legge ungherese n. CCVI del 2011 nella misura in cui ha
previsto due livelli di riconoscimento delle comunità religiose
(chiese giuridicamente riconosciute e organizzazioni svolgenti
attività religiose), attribuendo certi vantaggi solo alle
prime, ed ha degradato le confessioni religiose ricorrenti dallo
status di chiese, goduto nella vigenza della legislazione
previgente, a quello di organizzazioni svolgenti attività
religiose, disponendo altresì che lo status di chiesa
giuridicamente riconosciuta possa essere ottenuto solo previa
approvazione del Parlamento nazionale, col voto favorevole di due
terzi dei suoi componenti.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento e la stesura del relativo Abstract
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore]

Sentenza 17 marzo 2014, n.14150/08

Le requérant est un ressortissant moldave né en 1973. Il
purge actuellement une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement
à la prison (Roumanie). Invoquant en particulier
l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et
de religion), il se plaignait du fait que pendant sa détention
à la prison de Rahova d’avril à mai 1998 et du 9
au 21 février 2009, les autorités de la prison avaient
refusé de lui fournir l’alimentation
végétarienne imposée par ses convictions
bouddhistes.

Sentenza 17 gennaio 2014

In an increasingly multi-ethnical and culturally diverse society, we
would emphasise that issues concerning attire and symbols motivated by
religious belief and conviction must be handled by all judicial bodies
with great tact and sensitivity. Tribunals should be considerate and
respectful in their approach. Simple measures such as limited
screening or minimising the courtroom audience  should be
considered. Tribunals should be particularly careful to point out that
the maintenance of attire of this kind might impair the panel’s
ability to evaluate the reliability and credibility of the evidence of
the party or witness concerned and it could have adverse consequences
for the Appellant. Where issues of this kind arise, a Tribunal’s
experience, expertise, common sense, pragmatism and sense of fairness
will be invaluable tools.

Sentenza 13 marzo 2014, n.641

E' indubbio che la Costituzione italiana, tutelando la
libertà religiosa e i diritti della personalità, tuteli
anche il sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la
laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento
italiano, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che
lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi
della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di
ordine pubblico o fatti di rilevanza penale.  (Nel caso di
specie, la Corte ha pertanto respinto l'appello, concordando con
il giudizio di primo grado nel quale si poneva in rilievo tra
l'altro il fatto che la mancata partecipazione dell'appellante
allo spettacolo, ritenuto dal medesimo lesivo del propria
sensibilità religiosa, lungi dall'essere irrilevante,
rendeva comunque impossibile accertare e quantificare un eventuale
danno risarcibile).

Sentenza 23 settembre 2013, n.T-658/13

Se interpone la acción de tutela en contra del Monasterio Santa
Clara de Copacabana para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de la actora a la vida digna y al mínimo
vital, los que se consideran vulnerados por la comunidad religiosa al
decidir no reintegrarla al monasterio, luego de haber transcurrido
cuatro años de retiro, bajo el argumento de haber desatendido
sus votos de obediencia y pobreza. La actora es una persona de 65
años de edad, que padece diversos quebrantos de salud,
atraviesa por una difícil situación económica y
no tiene esperanzas de acceder a una pensión de vejez, toda vez
que al haber dedicado 42 años de su vida a la actividad
religiosa, omitió efectuar cotizaciones al sistema de seguridad
social. Se analiza la siguiente temática: 1º. Fundamentos
constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las
iglesias y confesiones religiosas para regir sus asuntos internos y
definir las relaciones con sus miembros. 2º. Los límites
constitucionales de dicha autonomía. 3º. El principio de
solidaridad como fundamento del deber de protección y
asistencia de las personas de la tercera edad y, 4º. El deber de
asistencia de las comunidades religiosas para con sus miembros. Se
concede el amparo solicitado y se imparte la orden de reintegro de la
accionante al monasterio accionado, quien deberá garantizarle
la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna en
atención a su condición de adulto mayor.
[Fonte:http://www.corteconstitucional.gov.co].

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.