Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 12 novembre 2014, n.3624070

Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.

Sentenza 25 settembre 2014, n.151

Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más
de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de
los Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010,
de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en
relación con la interrupción voluntaria del
embarazo.[fonte: www.tribunalconstitucional.es]

Conventio 10 giugno 2013

Conventione inter Sanctam Sedem et Rempublicam Promunturii Viridis
rata habita, die III mensis Aprilis anno MMXIV ratihabitionis
instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana. Ex
die III mensis Maii anno MMXIV Conventio vigere coepit ad normam
articuli XXX eiusdem Pactionis
[Fonte: AAS, 6 (2014), pp.
472-492]