Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 04 marzo 2015

[Si ringrazia per la segnalazione del documento Stella Coglievina,
Università degli Studi dell'Insubria]

Circolare 11 febbraio 2015, n.123/ISIS

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Parere 17 febbraio 2015

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Linee guida 04 febbraio 2015

Le Linee guida sulla personalità giuridca delle comunità
religiose o di credo sono state redatte dall'ODIHR, avvalendosi
dell'assistenza del suo Advisory Panel of Experts on Freedom of
Religion or Belief, approvate dalla Venice Commission già nella
sessione di giugno 2014 e di recente pubblicate ufficialmente a cura
dell'ODIHR. Non si tratta di un documento legally binding
dell'OSCE o del Consiglio d'Europa, ma raccoglie i migliori
standard (dichiarazioni, pareri, sentenze) attinenti alla materia
trattata, al fine di offrire un utile strumento di riferimento per
coloro i quali sono chiamati ad adottare o applicare le pertinenti
legislazioni nazionali. Le Guidelines si articolano in quattro parti:
la prima è dedicata alla libertà di religione o credo,
in generale, ed alle sue possibili limitazioni; la seconda alla
libertà religiosa collettiva; la terza alla libertà
religiosa istituzionale, con particolare riguardo al riconoscimento
della personalità giuridica delle comunità religiose o
di credo; la quarta, infine, alla legislazione di vantaggio
applicabile a tali comunità.

Risoluzione 29 gennaio 2015, n.2036 (2015)

La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Sentenza 14 gennaio 2015, n.[2015] EWFC 3

La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).