Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 01 gennaio 2013, n.134

Risoluzione 1 gennaio 2013, n. 134: "Condemning the Government of Iran for its state-sponsored persecution of its Baha’i minority and its continued violation of the International Covenants on Human Rights". H. Res. 134 In the House of Representatives, U. S., January 1, 2013. Whereas, in 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 2000, 2006, 2008, […]

Sentenza 28 novembre 2012, n.21129

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la
legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una
determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l’ordinamento
confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.
Ha, altresì, affermato che il diritto, costituzionalmente garantito,
di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all’uso e alla
frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano
comunitario quanto individualmente”.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, statuito che nel caso di conflitto
tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale
fondo (ai sensi dell’art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del
titolare della relativa servitù (_ex_ art. 1064 c.c.), ove
finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un
particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un’ipotesi
“al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”. A tal fine la
pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio
supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale,
nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano
l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della
libertà di religione”. (Nel caso di specie è stato accolto il
ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in
tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei
fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata
lamentata l’apposizione di una recinzione metallica e di un cancello
scorrevole che rendevano meno comodo l’accesso dei fedeli alla
Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per
insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell’iter
argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo
potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente
qualificato dall’esercizio del diritto costituzionale di libertà
religiosa).

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura dell’abstract Mattia Francesco Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sentenza 15 marzo 2012, n.4184

La diversità di sesso dei nubendi è — unitamente alla
manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in
presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante – secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, requisito minimo
indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto
giuridicamente rilevante (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1808 del
1976, 1304 del 1990 cit., 1739 del 1999, 7877 del 2000).
Questo requisito – pur non previsto in modo espresso né dalla
Costituzione, né dal codice civile vigente (a differenza di quello
previgente del 1865 che, nell’art. 55 ad esempio, stabiliva, quanto
al requisito dell’età: «Non possono contrarre matrimonio l’uomo
prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia
compiuto gli anni quindici»), né dalle numerose leggi che,
direttamente o indirettamente, si riferiscono all’istituto
matrimoniale — sta tuttavia, quale ‘postulato’ implicito, a
fondamento di tale istituto, come emerge inequivocabilmente da
molteplici disposizioni di tali fonti e, in primo luogo, dall’art.
107, primo comma, cod. civ. che, nel disciplinare la forma della
celebrazione del matrimonio, prevede tra l’altro che l’ufficiale
dello stato civile celebrante «riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» (si veda
anche l’art. 108, primo comma).
— Pertanto — sul piano delle norme, di rango primario o
sub-primario, applicabili alla fattispecie in prima approssimazione
—, alla specifica questione, consistente nello stabilire se due
cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto
matrimonio all’estero, siano, o no, titolari del diritto alla
trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato
civile italiano, deve darsi, in conformità con i su menzionati
precedenti di questa Corte, risposta negativa.
Al riguardo, deve essere infine precisato che, nella specie,
l’intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua
contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
n. 396 del 2000, ma dalla previa e più radicale ragione,
riscontrabile anche dall’ufficiale dello stato civile in forza delle
attribuzioni conferitegli, della sua non riconoscibilità come atto di
matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò che,
conseguentemente, esime il Collegio dall’affrontare la diversa e
delicata questione dell’eventuale intrascrivibilità di questo
genere di atti per la loro contrarietà con l’ordine pubblico.
 

Nota 19 gennaio 2011, n.451

Nota ministeriale 19 gennaio 2011, n. 451: "Celebrazione del Giorno della Memoria – 27 gennaio 2011". Il 27 gennaio, come è noto, si celebra in Italia, come in tanti altri Paesi del mondo, il “ Giorno della Memoria”, in ricordo della liberazione dei sopravvissuti del campo di sterminio nazista di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio […]

Decreto ministeriale 16 aprile 2010, n.116

MINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 16 aprile 2010 , n. 116: "Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente". IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge […]

Legge 02 luglio 2010, n.108

LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa […]

Raccomandazione 23 giugno 2010, n.1927

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation n. 1927 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (provisional edition( (*) 1.       Referring to its Resolution 1743 (2010) on Islam, Islamism and Islamophobia, the Parliamentary Assembly emphasises the particular importance for the Council of Europe and its member states of increasing their action in this field. It is a priority […]

Risoluzione 23 giugno 2010, n.1743

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 23 June 2010, n. 1743 (2010): "Islam, Islamism and Islamophobia in Europe" (Provisional edition) (*)   1. The Parliamentary Assembly notes that Islamic radicalism and manipulation of religious beliefs for political reasons oppose human rights and democratic values. At the same time, in many Council of Europe member states, […]