Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Comunicato 25 ottobre 2004, n.693

Comunicato 25 ottobre 2004, n. 693: “The Fundamental Rights Agency Public consultation document”. (Omissis) 1. INTRODUCTION The representatives of the Member States meeting within the European Council in Brussels on 12 and 13 December 2003 decided to extend the remit of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (1) 1 in order to convert […]

Decisione 16 marzo 2005, n.267

Consiglio dell’Unione europea. Decisione 16 marzo 2005, n. 267: “Creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri dell’Unione Europea”. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 66, vista la proposta della Commissione, visto il parere del […]

Costituzione 27 dicembre 1947

“Costituzione della Repubblica Italiana”, 27 dicembre 1947. In vigore dal 1° gennaio 1948. Così come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 298 del 27 dicembre 1947) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI (Omissis) Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come […]

Varie 12 maggio 2005

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI agli Ecc.mi Ambasciatori del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 12 maggio 2005. Eccellenze, Signore e Signori, Sono lieto di incontrarvi oggi, a poco meno di un mese dall’inizio del mio servizio pastorale come Successore di Pietro. Sono grato per le parole che mi ha appena rivolto, a […]

Codice penale 09 luglio 1913

Codice penale tunisino. Approvato con decreto del 9 luglio 1913. (Omissis) Article 165. – Quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces. Article […]

Codice penale 1995

Codice penale del Principato di Andorra, 1995. TITRE I- Délits contre la Principauté. (Omissis) CHAPITRE III- L'organisation de la Principauté. C- La paix publique Article 122- : Ceux qui auront commis des actes de profanation, outrage ou destruction dans des édifices destinés au culte ou à l'occasion de cérémonies religieuses seront punis d'un emprisonnement d'un […]

Codice penale 17 giugno 1998

Codice penale lettone. Approvato con legge 17 giugno 1998. (Omissis) XIV nodaļa Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām (Omissis) 150.pants (Personu līdztiesības pārkāpšana atkarībā no šo personu attieksmes pret reliģiju) Par personu tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu, jebkuru priekšrocību radīšanu personām atkarībā no šo personu attieksmes pret reliģiju, izņemot darbību reliģisko konfesiju institūcijās, kā […]

Codice penale 23 novembre 1995

Codice penale spagnolo. Approvato con legge 23 novembre 1995, n. 10. TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I. […]

Sentenza 09 maggio 2005, n.3452

L’art. 13 della legge n. 40 del 2004 vieta qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani e consente, in particolare, la ricerca clinica e
sperimentale soltanto per finalità terapeutiche e diagnostiche –
volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione –
qualora non siano possibili metodologie alternative. Le Linee guida
ministeriali prevedono invece unicamente al riguardo l’indagine
osservazionale, basata cioè sull’esame al microscopio di eventuali
anomalie di sviluppo dell’embrione creato in vitro, ponendo il
divieto della diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Sul punto,
non può tuttavia considerarsi sussistente alcuna difformità tra le
previsioni considerate, sebbene la legge n. 40/2004 sembri “prima
facie” dotata di una portata di applicazione più ampia rispetto al
provvedimento ministeriale. Infatti, considerato che non esistono
ancora terapie geniche che permettano di curare un embrione malato,
con possibile incidenza sullo stato di salute del medesimo, la
diagnosi preimpianto invasiva non può che concernere le sole qualità
genetiche dello stesso embrione senza alcuna diretta finalità
terapeutica. Dunque, essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte
medica, il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la
legge n. 40 ed, in particolare, con quanto prescritto dall’art. 13,
II comma.