Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 ottobre 2014

The applicants, ten founding members of the Church of Scientology
Mission of St. Petersburg, complained about the refusal of Russian
authorities to register their movement as a legal entity. The Court
ruled that there had been a violation of Article 9 in light of Article
11.

Costituzione 16 agosto 1960

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CYPRUS, 16 agosto 1960. (omissis) Article 2 For the purposes of this Constitution: (1) the Greek Community comprises all citizens of the Republic who are of Greek origin and whose mother tongue is Greek or who share the Greek cultural traditions or who are members of the Greek-Orthodox Church; (2) […]

Costituzione 05 maggio 1985

THE CONSTITUTION OF THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS, 5 maggio 1985. (omissis) PART I. – GENERAL PROVISIONS Article 1 – The Form and Characteristics of the State: The Turkish Republic of Northern Cyprus is a secular republic based on the principles of supremacy of democracy, social justice and law. (omissis) PART II. – FUNDAMENTAL […]

Costituzione 01 gennaio 1975

SWEDEN CONSTITUTION – THE INSTRUMENT OF GOVERNMENT, 1° gennaio 1975. CHAPTER 1. Basic principles of the form of government (omissis) Article 2 […] The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the private […]

Costituzione 21 settembre 1964

THE CONSTITUTION OF MALTA, 21 settembre 1964. CHAPTER I – The Republic of Malta (omissis) Section 2 (1) The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. (2) The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong. (3) Religious […]

Costituzione 01 marzo 1994

Costituzione della Repubblica Bielorussa, 1° marzo 1994. (Omissis) Art. 4 1. Democracy in the Republic of Belarus shall be exercised on the basis of a variety of political institutions, ideologies, and views. 2. The ideology of political parties, religious or other public associations, and social groups may not be made compulsory for citizens. Art. 5 […]

Dichiarazione/i 10 dicembre 1948

Organizzazione delle Nazioni Unite. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. New York, 10 dicembre 1948. 1. – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 2. – Ad ogni individuo spettano tutti […]

Sentenza 08 marzo 1957, n.45

L’art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della
liberta’ di riunione, ispirandosi a cosi’ elevate e fondamentali
esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed
efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita’ di
regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per
questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della
Costituzione, che sanciscono la piena liberta’ dell’esercizio del
culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con
l’art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si
sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto
riguarda e la liberta’ delle riunioni stesse e i limiti a cui essa,
nel superiore interesse della convivenza sociale, e’ sottoposta. E’
incompatibile con l’art. 17 della Costituzione, che prevede l’obbligo
del preavviso all’autorita’ esclusivamente per le riunioni in luogo
pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di
riunione, la disposizione contenuta nell’art. 25 del T.U. delle leggi
di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le
funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.
Tale disposizione non si giustifica in riferimento all’art. 19 della
Costituzione, che vieta l’esercizio dei culti contrari al buon
costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che
ad ogni limitazione posta ad una liberta’ costituzionale debba
corrispondere il potere di un controllo preventivo dell’autorita’ di
pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di
p.s. e’, per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.