Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2014, n.[2014] EWCA Civ

Core Issue Trust, un’organizzazione di ispirazione cristiana,
aveva chiesto l’affissione di una campagna pubblicitaria su
mezzi del trasporto pubblico locale di Londra col seguente messaggio
“Non gay! Ex-gay, post-gay e fieri di esserlo! Fattene una
ragione!”, in risposta alla campagna pubblicitaria, sempre
ospitata sui mezzi del trasporto pubblico locale di Londra, promossa
da un’organizzazione pro-LGBT, col messaggio “Alcune
persone sono gay. Fattene una ragione!”. Accettata la richiesta
del Core Issue Trust da parte della società concessionaria
della pubblicità, era successivamente intervenuto il diniego di
Transport for London, ente pubblico responsabile del trasporto
pubblico locale di Londra e presieduto dal Sindaco della città.
Il contenzioso amministrativo che ne è scaturito – e la
decisione qui in esame – si appunta sulla legittimità o
meno del diniego opposto da Transport of London, motivato dal richiamo
dell’Equality Act e delle correlative policy adottate
dall’ente pubblico, anche in considerazione della circostanza
(emersa solo in appello) per cui il Sindaco Boris Johnson avrebbe
fatto adottare la decisione a Transport for London non per ragioni di
legittimità giuridica, bensì di opportunità
politica. Per quanto qui interessa, la sentenza ha affermato che il
rifiuto della campagna pubblicitaria non costituisce una violazione
della libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU
(rispondendo ai canoni della previsione di legge, della
legittimità dello scopo e della necessità e
proporzionalità – par. 50-89) ed ha, inoltre, ritenuto
che la libertà di religione o credo di cui all’art. 9
CEDU non rilevi nella fattispecie (par. 90-92). Secondo la Corte,
infatti, nonostante la norma in questione sia invocabile anche da
persone giuridiche ed enti di fatto, il Core Issue Trust non è
una comunità religiosa o una chiesa. Inoltre nel caso di specie
il Core Issue Trust intendeva esprimere la propria posizione su
questioni di carattere morale e sessuale anziché manifestare un
determinato credo, ed i Giudici hanno ritenuto che si debba
distinguere tra la manifestazione di un credo (protetta
dall’art. 9 CEDU) e le pratiche e gli atti meramente motivati da
una religione o credo (che non attengono all’art. 9 CEDU).
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Decisione 06 dicembre 2013, n.3

Dopo diversi anni in cui non era stato possibile raggiungere il consensus su nuovi impegni
della c.d. dimensione umana, l’ultima Ministeriale
dell’OSCE ha adottato – tra le altre – la decisione
n. 3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o
credo.
Con tale decisione il Consiglio dei Ministri ha
richiamato e riaffermato gli impegni precedentemente assunti dalla
CSCE/OSCE, invitando agli Stati partecipanti a svolgere diverse azioni
al fine di rispettare, tutelare e garantire la libertà di
pensiero, coscienza, religione o credo.
Tra queste azioni che
gli Stati partecipanti sono invitati a intraprendere, alcune
presentano tratti di novità rispetto ai precedenti commitments OSCE. Esse sono:
– la promozione e facilitazione del dialogo interreligioso;

l’incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel
dibattito pubblico;
– la promozione del dialogo tra
comunità religiose ed organismi governativi;

l’adozione di politiche atte a promuovere il rispetto e la
protezione delle religious
properties
(così configurando in capo agli Stati
partecipanti una positive
obligation
in tal senso).
[Si ringrazia per la segnalazione
del documento e il relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]