Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 13 febbraio 1992, n.1377/544/MS

Circolare ministeriale 13 febbraio 1992, n. 1377/544/MS: “Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso”. Continuano a pervenire quesiti concernenti: la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all’inizio dell’anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule; gli incontri delle scolaresche con i vescovi […]

Ordinanza 26 maggio 2005

La presenza del crocifisso nei locali adibiti a seggi elettorali non
integra alcuna concreta lesione o pregiudizio che valga a condizionare
la convinzione politica degli elettori e l’esercizio del relativo
diritto di voto. Non è ipotizzabile, infatti, che un “non simbolo”,
come il crocifisso per i non credenti o per i non cristiani, possa
interferire negativamente in modo incisivo sulla formazione
dell’orientamento politico e sulla conseguente espressione del voto
elettorale o referendario. Nè la presenza di crocifissi nei locali
scolastici da adibire a seggi può essere considerata come
l’espressione di una vincolante o, comunque, condizionante scelta
turbatrice della libertà religiosa o di pensiero degli elettori.
Infatti, in mancanza nell’attuale ordinamento di disposizioni di legge
che prevedano l’esibizione obbligatoria del crocifisso, salvo alcune
previsioni aventi carattere regolamentare ed in ogni caso non relative
ai seggi, la presenza sporadica e solo casuale di tale simbolo
“passivo” nelle suddette sedi elettorali non comporta l’imposizione di
alcuna condivisione religiosa, nè vincola ad atti o comportamenti che
siano anche solo indirettamente espressione di una sintonia o di una
convinzione di implicita aderenza ad una fede o culto diversi da
quelli propri. Il crocifisso risulta, dunque, una presenza
assolutamente trascurabile per chi non vi si riconosca,
impossibilitata in quanto tale a sollecitare o condizionare scelte e
comportamenti personali.

Risoluzione 08 settembre 2005

Parlamento europeo. Risoluzione 8 settembre 2005: “Violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare in materia di libertà di religione”. Il Parlamento europeo , – visto il trattato sull’Unione europea e le sue disposizioni in materia di diritti umani, – viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e […]

Legge autonomica 27 gennaio 1995, n.1

Legge autonomica 27 gennaio 1995, n. 1: “Protección del Menor”. (BOE de 20 abril 1995, núm. 94, pág. 11610) (Omissis) Artículo 11. Derecho a ser oído y a expresar su opinión. Ante cualquier actuación protectora, la Administración del Principado de Asturias y las instituciones colaboradoras de integración familiar que se reconozcan, quedarán obligadas a prestar […]

Legge autonomica 18 marzo 1998, n.4

Legge autonomica 18 marzo 1998, n. 4: “Ley autonómica del Menor”. (BOE de 2 abril 1998, núm. 79,pág. 11230) (Omissis) Artículo 14. Derecho de conciencia y religión. El Gobierno de la Rioja garantizará que, en las distintas intervenciones por parte de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de las instituciones […]

Costituzione 06 luglio 1991

Constitucion politica de Colombia, 6 luglio 1991. PREAMBULO El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la […]

Legge organica 03 luglio 1985, n.8

Legge organica 3 luglio 1985, n. 8: “Reguladora del Derecho a la Educación”. (Omissis) Art.18.1. Todos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución. (Omissis)

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale
causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che
l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o
discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o
sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della
convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella
materia della estradizione, del più generale principio di
salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed
alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali. Nella specie la Corte
ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta
di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella
islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe
esposto l’estradando al giudizio secondo la legge della Sharja.

Sentenza 11 giugno 2002

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sezione quarta. Sentenza 11 giugno 2002: “Sadak e altri contro Turchia. Scioglimento di partito politico e diritto alla libertà di espressione”. AFFAIRE SADAK ET AUTRES c. TURQUIE (No 2) (Requêtes nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95) En l’affaire Sadak et autres c. Turquie (no 2), La Cour européenne […]