Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 27 novembre 1989

Assemblée générale (Section de l’intérieur) – n° 346.893, 27 novembre 1989. Le Conseil d’Etat saisi par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir : 1 – si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard […]

Dichiarazione/i 01 gennaio 1992

Documento redatto dal Dipartimento di teologia e istruzione della Federazione battista europea nel 1992. Art. 1. Siamo parte della Chiesa cristiana universale e confessiamo la fede in un unico Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Art. 2. Noi affermiamo la necessità di una fede personale in Gesù Cristo e del discepolato a sua imitazione. […]

Deliberazione 30 aprile 2001, n.194

Schema di intesa tra l’Assessorato Regionale della Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana sull’assistenza religiosa. Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 30 aprile 2001. (Da “Notiziario U.P. Sanità” n. 1/2002) Il Piano Sanitario Regionale 2000/2002, approvato con Decreto Presidenziale dell’11 maggio 2000 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 2 giugno 2000, al punto […]

Costituzione 18 aprile 1999

Costituzione federale della Svizzera, 18 aprile 1999. Preambolo In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, (omissis) si sono dati la presente Costituzione: (omissis) Art.3 Federalismo I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti […]

Convenzione 22 novembre 1969

Convenzione americana sui diritti dell’uomo (San José de Costa Rica, 22 novembre 1969) 1. – (Obbligo di rispettare i diritti). – 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciute nella presente Convenzione e a garantire il libero e completo esercizio ad ogni persona che sia soggetta alla loro giurisdizione, […]

Carta 27 giugno 1981

Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 27 giugno 1981) (omissis) 2. – Ogni individuo deve avere diritto a godere dei diritti e delle libertà riconosciute e garantite nella presente Carta senza alcuna distinzione di razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, […]

Sentenza 16 giugno 1994, n.5832

La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento
illegittimo intimato da una organizzazione di tendenza, prevista
dall’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 – che ha escluso,
anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato
dall’art. 2 della legge cit., l’applicazione della tutela reale
nell’ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto – non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico
nullo, in relazione al quale, a norma dell’art. 3 della legge cit.,
opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro.
In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico,
collegato cioè all’esercizio, da parte del prestatore di lavoro, di
diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di opinione,
la libertà di religione e, nel campo scolastico, la libertà di
insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia
funzionale a consentire l’esercizio di altri diritti
costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e
dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola e
nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca
requisito della prestazione. In particolare, con riferimento a scuole
gestite da enti ecclesiastici, la cui istituzione non contrasta con
l’art. 33 della Costituzione, l’esigenza di tutela della tendenza
confessionale della scuola si pone solo in relazione a quegli
insegnamenti che caratterizzano tale tendenza; non può pertanto
ritenersi legittimo il licenziamento intimato da un istituto di
istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante
laico di educazione fisica per avere questi contratto matrimonio col
rito civile e non con quello religioso, in quanto la materia insegnata
prescinde completamente dall’orientamento ideologico del docente ed
è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.

Sentenza 27 febbraio 1997, n.1686

Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 27 febbraio 1997, n. 1686. (Franco Bile, Carlo Bibolini) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati FRANCO BILE PRESIDENTE DI SEZIONE f. f. di PRIMO PRESIDENTE ROMANO PANZARANI PRESIDENTE DI SEZIONE ANTONIO […]