Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 marzo 2010, n.9132

La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con
le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei
soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una
legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun
principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in
quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, non la loro riservatezza (nel caso di specie, il
ricorrente – condannato per il reato di estorsione aggravata e
continuata nei confronti di un ministro di culto – presentava ricorso
per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia
giudiziaria, durante le indagini preliminari, avente per oggetto una
conversazione tra presenti ascoltata dai pubblici ufficiali operanti,
per carenza del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli
271 e 266 c.p.c., trattandosi di intercettazione ambientale)

Legge 25 marzo 1985, n.121

Legge 25 marzo 1985, n. 121: “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 85 del 10 aprile 1985) 1. – Il Presidente della Repubblica […]

Accordo 15 febbraio 1999

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Estoniae, 23 dicembre 1998/15 febbraio 1999. Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia N° 7-2/16740 NOTE VERBALE The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Secretariat of State of the Holy See and has the pleasure to inform that the Government […]