Sentenza 25 gennaio 1996, n.96
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle cause
di invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo
le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una
interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del
Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984,
nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei
tribunali ecclesiastici. É inammissibile la domanda di nullità di un
matrimonio concordatario alla stregua dell’art. 122, 2º comma cod.
civ. quando l’azione è proposta dal coniuge che ha indotto
l’altra parte in errore ed al quale per tale motivo, non spetta la
legittimazione attiva.