Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 dicembre 1960

Si deve riconoscere alla Chiesa cattolica il diritto di rappresentare
ai fedeli il dissidio ideologico con il comunismo, nonché il pericolo
che il trionfo politico del medesimo rappresenterebbe per la
conservazione dei valori spirituali affermati dal Cristianesimo. Se,
pertanto, il sacerdote, nella sua predica durante la Messa, limita il
tema al dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo invitando i
fedeli a non dare il loro appoggio al partito comunista e ad altri
schieramenti politici che direttamente lo sostengono, evidentemente
non trascende la materia religiosa, cadendo nella politica in senso
tecnico, perché ogni dissertazione limitata al contrasto tra due
ideologie non ha carattere politico, ma religioso. A diversa
conclusione si deve pervenire quando il sacerdote scende sul terreno
politico vero e proprio inducendo i fedeli a votare per un determinato
partito o per determinati candidati, anche quando l’argomento,
nettamente politico, sia camuffato con capziose velature di
dissertazione religiosa.

Decreto 12 febbraio 1963

Sostanziandosi il delitto di pubblico vilipendio della religione dello
Stato nell’attacco alle credenze fondamentali della religione
medesima (idea di Dio, dogmi, sacramenti, riti e simboli della
Chiesa), non ne ricorrono gli estremi nell’opera cinematografica
nella quale si esprime, sia pure mediante un simbolismo di discutibile
gusto, la polemica del regista contro manifestazioni di pratica
religiosa alternantisi con episodi di vera e propria superstizione.

Sentenza 05 luglio 1971

E’ da escludere che nel corso dell’assemblea, indetta la sera del
4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di
Firenze, i sacerdoti e i laici intervenuti durante il dibattito
istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la
celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato
arcivescovile.

Sentenza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724,
primo comma, del codice penale da parte della Corte costituzionale con
la sentenza n. 440 del 1995; perciò, l’imputato deve essere assolto
con la formula secondo la quale “il fatto non è previsto dalla
legge come reato”, non potendo tale offesa empia rientrare nel reato
di turpiloquio (art. 726 del codice penale) in quanto il disvalore
penale di siffatta condotta rientra esclusivamente nell’ambito del
modificato art. 724.

Sentenza 03 ottobre 1980

Per la punibilità del delitto di vilipendio della religione dello
Stato, considerata quale entità astratta ed indipendentemente dalle
sue manifestazioni esteriori, è necessario che l’agente sia
consapevole della idoneità della sua condotta e si proponga proprio
il raggiungimento di siffatto scopo.

Sentenza 04 febbraio 1963

Oggetto specifico della tutela penale in ordine ai reati previsti
dagli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale è il pubblico
interesse di proteggere la religione cattolica apostolica romana,
quale istituzione dello Stato, considerata in se stessa, nelle sue
credenze fondamentali, indipendentemente dalle sue manifestazioni
esteriori, diversamente da quanto è stabilito per i culti ammessi
nello Stato. Costituisce vilipendio della religione dello Stato il
riportare su manifestini a stampa, poi affissi, brani isolati di
chiare e ortodosse affermazioni di fede degli Apostoli, di Evangelisti
e di Padri della Chiesa, in tale guisa che il loro genuino significato
possa essere facilmente frainteso, e il voler determinare chi legge a
non dare assolutamente credito alla Chiesa Cattolica, la quale avrebbe
creato una religione del tutto estranea al vero Cristianesimo avendone
tradito lo spirito e l’essenza, insinuando tra l’altro
nell’animo dei lettori – fedeli la certezza che molti sacramenti
sarebbero stati arbitrariamente inventati dalle gerarchie
ecclesiastiche cattoliche.

Sentenza 28 gennaio 1963

L’offesa generica rivolta a tutti coloro che professano un culto
ammesso dallo Stato non integra il reato di vilipendio del culto né
quello di diffamazione delle persone che lo professano (nella specie,
gli ebrei era stati qualificati deicidi, incapaci a giudicare e
carenti di moralità qualsiasi).

Ordinanza 06 novembre 1996

Il fatto di aver bestemmiato in pubblico contro la Madonna non è più
previsto dalla legge come reato dopo la modificazione dell’art. 724
I comma cp. da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 440
del 1995, perciò l’imputato deve essere assolto con la formula
secondo la quale “il fatto non è previsto dalla legge come reato”
non potendo tale offesa rientrare nel reato di turpiloquio (art. 726
c.p.) in quanto il disvalore penale di siffatta condotta rientra
esclusivamente nell’ambito del modificato art. 724 c.p.

Sentenza 11 maggio 1967

È responsabile di turbamento di funzioni religiose del culto
cattolico chi, con cosciente volontà di compiere atti produttivi di
turbamento, interrompa il sacerdote celebrante durante una predica,
esortandolo a non trattate argomenti di natura sindacale che a suo
vedere non gli competono.