Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 ottobre 1988, n.196/87

Massima 1 . L’ art . 2 del trattato CEE dev’ essere interpretato nel
senso che costituiscono attività economiche quelle svolte dai membri
di una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione
spirituale o filosofica della vita, nell’ ambito delle attività
commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni
fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come
l’indiretta contropartita di attività reali ed effettive . 2 . Gli
artt . 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione del cittadino
di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato
membro e vi stabilisca la propria residenza, per fornire o ricevere
prestazioni di servizi a tempo indeterminato .