Sentenza 02 marzo 2006, n.7628
L’abolizione del servizio militare obbligatorio (a seguito
dell’introduzione di forze armate esclusivamente professionali,
realizzata dalla l. 331/2000, art. 1, comma 6) abroga il delitto di
rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso
tenuti per chiamata di leva e determina – in forza dell’art. 2 c.p.,
comma 2 – la non punibilità della condotta di chi in precedenza,
allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo
ovvero la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della
condanna eventualmente intervenuta.