Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 novembre 2000, n.518

È infondata la q.l.c. dell’art. 564 c.p., sollevata, in riferimento
agli art. 2, 3 comma 1, 13 comma 1 e 27 comma 3 cost., nella parte in
cui punisce chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo,
commette incesto con un affine in linea retta (nella specie: suocero e
nuora) (la Corte, dopo aver sottolineato che la norma impugnata mira
ad offrire protezione alla famiglia, ha conclusivamente ritenuto che
le censure mosse dal rimettente non si basano su vizi rilevabili nel
giudizio di legittimità costituzionale, ma si risolvono in critiche
di opportunità della norma, il cui apprezzamento si sottrae alla
competenza della Corte stessa, rientrando nella discrezionalità del
legislatore).

Sentenza 14 luglio 1999, n.343

Alla luce della giurisprudenza amministrativa più liberale (aperta
all’ammissione alla sessione riservata, per l’immissione in ruolo,
anche di personale già precario su posti di classe di concorso
diversa da quella per cui si partecipa), la condizione dei docenti di
religione rispetto a quella di altri insegnanti, è diversa perché la
relativa prestazione è avvenuta sulla base di profili di
qualificazione professionale non costituenti titolo di accesso ad
altri insegnamenti; pertanto, non contrastano con gli art. 3 comma 1 e
97 comma 1 cost. gli art. 2 e 11 d.l. 6 novembre 1989 n. 357,
convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417, nella
parte in cui, ai fini del reclutamento in ruolo, con concorso per
titoli, dei professori precari, non assimilano al restante personale
gli insegnanti di religione.

Ordinanza 30 gennaio 2003, n.14

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 2 cost., la
q.l.c. dell’art. 116 c.c., nella parte in cui non prevede che lo
straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni
per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio paese ad
eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l’ordine
pubblico, in quanto il rimettente ha erroneamente valutato l’ambito
dei provvedimenti adottabili all’esito del procedimento di cui
all’art. 98 comma 2 c.c., escludendo la configurabilità di una
decisione autorizzatoria e omettendo di verificare una diversa
interpretazione della norma censurata, che ha invece considerato
isolatamente e senza riferirsi al contesto normativo in cui
l’applicazione della legge straniera è esclusa ove i suoi effetti
siano contrari all’ordine pubblico.

Sentenza 13 gennaio 2004, n.1

Corte Costituzionale. Sentenza 13 gennaio 2004, n. 1. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: – Riccardo CHIEPPA Presidente – Gustavo ZAGREBELSKY Giudice – Valerio ONIDA “ – Carlo MEZZANOTTE “ – Fernanda CONTRI “ – Guido NEPPI MODONA “ – Piero Alberto CAPOTOSTI “ – Annibale MARINI “ […]