Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 ottobre 1999, n.743

L’erede del coniuge defunto non è legittimato a promuovere
l’azione, di cui all’art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847, di
impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario, per
incapacità naturale del de cuius al momento della celebrazione,
trattandosi di un diritto personalissimo, non trasmissibile per
successione ereditaria.

Sentenza 19 gennaio 1993, n.59

Nel giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio canonico sussiste la legittimazione ad agire nella
persona degli eredi del coniuge defunto che siano state parti nel
processo canonico in quanto, tenuto conto delle norme che regolano la
materia e della natura del procedimento (assimilato a quello
disciplinato dagli artt. 796 e ss. c.p.c.), devesi ritenere operante
anche in questa sede il principio secondo il quale la legittimazione
attiva e passiva spetta a tutti e solo a coloro che presero parte al
giudizio davanti al giudice a quo. Non contraria all’ordine pubblico
e può quindi essere dichiarata esecutiva la sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio per l’esistenza dell’”impedimentum
ligaminis” poiché la causa della nullità identificata nel vincolo
del precedente matrimonio coincide perfettamente con quella prevista
dalle norme vigenti nell’ordinamento italiano. Non può trovare
ingresso nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica di
nullità di un matrimonio nel caso in cui la domanda di delibazione
sia stata proposta dagli eredi del coniuge defunto, su iniziativa dei
quali era stata pronunziata la nullità, giacché costituisce
principio di ordine pubblico ostativo alla delibazione quello che
limita la legittimazione delle azioni di nullità matrimoniali ai
soggetti specificamente identificati per ciascuna azione, con
esclusione degli eredi (eccettuata l’ipotesi di cui all’art. 127
c.c., nella specie non verificatasi); né rileva il rispetto per la
specificità dell’ordinamento canonico (art. 8.2 dell’Accordo tra
lo Stato e la Chiesa cattolica del 18/2/1984) atteso che tale limite
dettato in considerazione della scelta liberamente compiuta dalle
parti al momento della celebrazione e, di conseguenza, destinato ad
operare unicamente nell’ambito della sfera soggettiva di costoro.