Legge costituzionale 02 ottobre 2007, n.1
Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1: “Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 236 del 10 ottobre 2007) Art. 1. 1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.