Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2015, n.10481

L'attribuzione della personalità giuridica alle chiese ex
conventuali comportava, ai sensi del Concordato del 1929, il diretto
trasferimento della proprietà del complesso degli edifici sacri
dal Fondo Edifici di Culto, successore dell'originario Fondo per
il Culto, al riconosciuto ente – chiesa. Tutto ciò con
conseguente irrilevanza della stessa successione, nel tempo, dei
suddetti Fondi e con conseguente identificazione del complesso dei
beni in questione fra quelli aventi specifica destinazione vincolata
all'esercizio del culto (e, quindi, come tali assegnati a quei
Fondi). Va, in proposito, rammentato come solo le chiese ex
conventuali, già appartenenti alle case religiose a suo tempo
soppresse con le leggi eversive e – si badi – chiuse al culto,
potevano essere attribuite al demanio dello Stato e, quindi,
considerate demaniali e diversamente utilizzate; pertanto nella
fattispecie in esame non si verte in ipotesi di tal genere attesa la
vincolante e continuativa destinazione della chiesa all'esercizio
delle funzioni religiose.

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).