Sentenza 27 agosto 2018, n.2018/18
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto
da un'associazione culturale avverso l'ordinanza con cui il
Comune di Cantù aveva disposto la cessazione dell'utilizzo a
luogo di culto di un immobile di proprietà di quest'ultima,
per contrasto con la destinazione urbanistica dell'area e in
assenza del relativo permesso di costruire. Il rilevante numero di
persone che entra nell'immobile in occasione delle feste
religiose, infatti, palesa un utilizzo dei locali che, per la sua
incidenza urbanistica ed edilizia, necessita del previo rilascio di un
permesso di costruire, mai rilasciato. il Legislatore Regionale,
invece, ha imposto l'obbligatorietà del titolo edilizio ai fini
del conseguimento della destinazione di un immobile a luogo di culto,
anche in assenza di opere edilizie.
da un'associazione culturale avverso l'ordinanza con cui il
Comune di Cantù aveva disposto la cessazione dell'utilizzo a
luogo di culto di un immobile di proprietà di quest'ultima,
per contrasto con la destinazione urbanistica dell'area e in
assenza del relativo permesso di costruire. Il rilevante numero di
persone che entra nell'immobile in occasione delle feste
religiose, infatti, palesa un utilizzo dei locali che, per la sua
incidenza urbanistica ed edilizia, necessita del previo rilascio di un
permesso di costruire, mai rilasciato. il Legislatore Regionale,
invece, ha imposto l'obbligatorietà del titolo edilizio ai fini
del conseguimento della destinazione di un immobile a luogo di culto,
anche in assenza di opere edilizie.